Sentenza 153/2017 (ECLI:IT:COST:2017:153)
Massima numero 41363
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  24/05/2017;  Decisione del  24/05/2017
Deposito del 27/06/2017; Pubblicazione in G. U. 05/07/2017
Massime associate alla pronuncia:  41361  41362


Titolo
Imposte e tasse - Agevolazioni fiscali - Tassazione della retribuzione di produttività erogata ai lavoratori dipendenti del settore privato - Assoggettamento negli anni 2011 e 2012 ad un'imposta del 10 per cento, sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale - Omessa estensione del beneficio ai dipendenti del settore pubblico - Denunciata disparità di regime fiscale, in violazione dei principi di eguaglianza e di capacità contributiva - Limitazione dell'ambito applicativo coerente con la ratio dell'agevolazione - Scelta discrezionale del legislatore non palesemente arbitraria o irrazionale - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 1, del d.l. n. 93 del 2008, conv., con modif., in legge n. 126 del 2008, e dell'art. 26, comma 1, del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., in legge n. 111 del 2011, censurati dalla Commissione tributaria provinciale di Genova - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - nella parte in cui restringono ai lavoratori dipendenti del settore privato la tassazione agevolata della retribuzione di produttività per gli anni 2011 e 2012, escludendola per i lavoratori del settore pubblico e, in specie, per i dipendenti delle agenzie fiscali. L'agevolazione in esame ha lo scopo, evidente, di incentivare la produttività del lavoro, ma il suo oggetto non è collegato a un generico miglioramento delle prestazioni dei lavoratori dipendenti, bensì all'erogazione di somme ai fini di miglioramento della competitività aziendale o di incremento della produzione di utili; ne consegue che la ratio del beneficio fiscale è di promuovere nell'interesse generale la competitività delle imprese operanti nel mercato, e non può quindi considerarsi riferibile anche alla categoria dei dipendenti del settore pubblico. Non rileva in contrario che l'art. 2, comma 5, del d.l. n. 93 del 2008 non abbia escluso ab origine la possibilità di estendere il beneficio ai dipendenti pubblici, poiché da tale previsione - non riprodotta per gli anni successivi al 2008 - non è corretto inferire né un obbligo per il legislatore di estendere l'agevolazione (ciò che avrebbe comportato non solo un aumento delle risorse necessarie per attuare la misura, ma anche un allargamento degli obiettivi generali perseguiti), né la palese arbitrarietà o irrazionalità della scelta discrezionale del legislatore di non estendere il beneficio.

Le disposizioni che prevedono agevolazioni fiscali, aventi carattere eccezionale e derogatorio, costituiscono esercizio di un potere discrezionale del legislatore, censurabile solo per la sua eventuale palese arbitrarietà o irrazionalità, con la conseguenza che la Corte costituzionale non può estenderne l'ambito di applicazione, se non quando lo esiga la ratio dei benefici medesimi. (Precedenti citati: sentenze n. 111 del 2016, n. 6 del 2014, n. 275 del 2005, n. 27 del 2001, n. 431 del 1997, n. 292 del 1987 e n. 86 del 1985; ordinanze n. 103 del 2012, n. 203 del 2011, n. 144 del 2009, n. 174 del 2001 e n. 10 del 1999).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 53  co. 1

legge  30/07/2010  n. 122  art.   co. 

decreto-legge  06/07/2011  n. 98  art. 26  co. 1

legge  15/07/2011  n. 111  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte