Sentenza 154/2017 (ECLI:IT:COST:2017:154)
Massima numero 41786
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  09/05/2017;  Decisione del  09/05/2017
Deposito del 04/07/2017; Pubblicazione in G. U. 12/07/2017
Massime associate alla pronuncia:  41787  41788  41789  41790  41791  41792  41793  41794  41795  41796  41797  41798  41799  41800  41801  41802  41803  41804  41805  41806  41807  41808  41809


Titolo
Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Intesa in Conferenza Stato-Regioni per l'attuazione della disciplina impugnata - Ininfluenza sui ricorsi pendenti - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Nei giudizi di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l'art. 1, commi 680, 681 e 682, della legge n. 208 del 2015, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità incentrata sugli effetti dell'intesa sancita l'11 febbraio 2016, in sede di Conferenza Stato-Regioni, in merito all'attuazione della legge citata. Detta intesa recepisce un accordo al quale hanno partecipato le sole Regioni a statuto ordinario, e non le ricorrenti Regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia. Quanto all'impugnativa proposta dalla Regione Veneto, va ribadito che, per costante giurisprudenza costituzionale, concludere un accordo imposto da una norma di legge mentre la si impugna non comporta alcuna acquiescenza nel giudizio in via principale. (Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2016, n. 77 del 2015 e n. 98 del 2007).

Atti oggetto del giudizio

legge  28/12/2015  n. 208  art. 1  co. 680

legge  28/12/2015  n. 208  art. 1  co. 681

legge  28/12/2015  n. 208  art. 1  co. 682

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte