Sentenza 154/2017 (ECLI:IT:COST:2017:154)
Massima numero 41786
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
09/05/2017; Decisione del
09/05/2017
Deposito del 04/07/2017; Pubblicazione in G. U. 12/07/2017
Titolo
Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Intesa in Conferenza Stato-Regioni per l'attuazione della disciplina impugnata - Ininfluenza sui ricorsi pendenti - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Intesa in Conferenza Stato-Regioni per l'attuazione della disciplina impugnata - Ininfluenza sui ricorsi pendenti - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nei giudizi di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l'art. 1, commi 680, 681 e 682, della legge n. 208 del 2015, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità incentrata sugli effetti dell'intesa sancita l'11 febbraio 2016, in sede di Conferenza Stato-Regioni, in merito all'attuazione della legge citata. Detta intesa recepisce un accordo al quale hanno partecipato le sole Regioni a statuto ordinario, e non le ricorrenti Regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia. Quanto all'impugnativa proposta dalla Regione Veneto, va ribadito che, per costante giurisprudenza costituzionale, concludere un accordo imposto da una norma di legge mentre la si impugna non comporta alcuna acquiescenza nel giudizio in via principale. (Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2016, n. 77 del 2015 e n. 98 del 2007).
Nei giudizi di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l'art. 1, commi 680, 681 e 682, della legge n. 208 del 2015, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità incentrata sugli effetti dell'intesa sancita l'11 febbraio 2016, in sede di Conferenza Stato-Regioni, in merito all'attuazione della legge citata. Detta intesa recepisce un accordo al quale hanno partecipato le sole Regioni a statuto ordinario, e non le ricorrenti Regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia. Quanto all'impugnativa proposta dalla Regione Veneto, va ribadito che, per costante giurisprudenza costituzionale, concludere un accordo imposto da una norma di legge mentre la si impugna non comporta alcuna acquiescenza nel giudizio in via principale. (Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2016, n. 77 del 2015 e n. 98 del 2007).
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 680
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 681
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 682
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte