Bilancio e contabilità pubblica - Concorso delle Regioni e delle Province autonome agli obbiettivi di finanza pubblica per il triennio 2017-2019 - Clausola di salvaguardia delle norme degli statuti speciali - Non operatività rispetto a prescrizioni specificamente rivolte agli enti ad autonomia differenziata - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015 - promossi dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia, nonché dalle Province autonome di Bolzano e di Trento - non è accolta l'eccezione di inammissibilità basata sull'assunto che la clausola di salvaguardia posta dal comma 992 della legge citata comporterebbe il pieno rispetto delle norme degli statuti speciali asseritamente violate. La clausola di salvaguardia non è operativa, in quanto le norme impugnate contengono prescrizioni specificamente rivolte anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome.
L'illegittimità costituzionale di una previsione legislativa non è esclusa dalla presenza di una clausola di salvaguardia, laddove tale clausola entri in contraddizione con quanto affermato dalle norme impugnate con esplicito riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome. (Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2016, n. 1 del 2016, n. 156 del 2015 e n. 77 del 2015).