Bilancio e contabilità pubblica - Concorso delle Regioni e delle Province autonome agli obbiettivi di finanza pubblica - Fissazione da parte dello Stato di un contributo complessivo di 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e di 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata lesione dell'autonomia regionale anche in relazione alla mancata istituzione del fondo straordinario per il finanziamento a carico dello Stato dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) nelle fasi avverse del ciclo economico - Difetto di motivazione in ordine alla violazione dei parametri evocati e oscurità delle censure - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili - per difetto di motivazione specifica e oscurità delle censure - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 680, 681 e 682, della legge n. 208 del 2015, promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 97, 117, quarto comma, e 118 Cost., nonché agli artt. 5, comma 1, lett. g), della legge cost. n. 1 del 2012 e 11 della legge n. 243 del 2012. La dedotta violazione dei primi tre parametri è priva di motivazione specifica, mentre la censura riferita agli altri due non spiega per quale motivo e in base a quali presupposti fattuali lo Stato avrebbe dovuto attivare il meccanismo da essi disciplinato per le fasi avverse del ciclo economico.
I termini delle questioni di legittimità costituzionale debbono essere ben identificati, dovendo il ricorrente individuare le disposizioni impugnate, i parametri evocati e le ragioni delle violazioni prospettate. L'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale. (Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2016, n. 65 del 2016, n. 40 del 2016, n. 3 del 2016, n. 273 del 2015, n. 176 del 2015, n. 131 del 2015, n. 251 del 2015, n. 233 del 2015, n. 218 del 2015, n. 142 del 2015 e n. 82 del 2015).