Sentenza 154/2017 (ECLI:IT:COST:2017:154)
Massima numero 41790
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  09/05/2017;  Decisione del  09/05/2017
Deposito del 04/07/2017; Pubblicazione in G. U. 12/07/2017
Massime associate alla pronuncia:  41786  41787  41788  41789  41791  41792  41793  41794  41795  41796  41797  41798  41799  41800  41801  41802  41803  41804  41805  41806  41807  41808  41809


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso delle Regioni e delle Province autonome agli obbiettivi di finanza pubblica - Fissazione da parte dello Stato di un contributo complessivo di 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e di 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata lesione dell'autonomia regionale anche in relazione alla mancata istituzione del fondo straordinario per il finanziamento a carico dello Stato dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) nelle fasi avverse del ciclo economico - Difetto di motivazione in ordine alla violazione dei parametri evocati e oscurità delle censure - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono dichiarate inammissibili - per difetto di motivazione specifica e oscurità delle censure - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 680, 681 e 682, della legge n. 208 del 2015, promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 97, 117, quarto comma, e 118 Cost., nonché agli artt. 5, comma 1, lett. g), della legge cost. n. 1 del 2012 e 11 della legge n. 243 del 2012. La dedotta violazione dei primi tre parametri è priva di motivazione specifica, mentre la censura riferita agli altri due non spiega per quale motivo e in base a quali presupposti fattuali lo Stato avrebbe dovuto attivare il meccanismo da essi disciplinato per le fasi avverse del ciclo economico.

I termini delle questioni di legittimità costituzionale debbono essere ben identificati, dovendo il ricorrente individuare le disposizioni impugnate, i parametri evocati e le ragioni delle violazioni prospettate. L'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale. (Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2016, n. 65 del 2016, n. 40 del 2016, n. 3 del 2016, n. 273 del 2015, n. 176 del 2015, n. 131 del 2015, n. 251 del 2015, n. 233 del 2015, n. 218 del 2015, n. 142 del 2015 e n. 82 del 2015).



Atti oggetto del giudizio

legge  28/12/2015  n. 208  art. 1  co. 680

legge  28/12/2015  n. 208  art. 1  co. 681

legge  28/12/2015  n. 208  art. 1  co. 682

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118

legge costituzionale  art. 5

Altri parametri e norme interposte

legge  24/12/2012  n. 243  art. 11