Sentenza 154/2017 (ECLI:IT:COST:2017:154)
Massima numero 41791
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  09/05/2017;  Decisione del  09/05/2017
Deposito del 04/07/2017; Pubblicazione in G. U. 12/07/2017
Massime associate alla pronuncia:  41786  41787  41788  41789  41790  41792  41793  41794  41795  41796  41797  41798  41799  41800  41801  41802  41803  41804  41805  41806  41807  41808  41809


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso delle Regioni e delle Province autonome agli obbiettivi di finanza pubblica - Fissazione da parte dello Stato di un contributo complessivo di 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e di 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 - Ricorso della Regione autonoma Sardegna - Denunciata violazione del diritto di difesa in giudizio - Parametro non contemplato nella delibera autorizzativa - Inammissibilità della questione.

Testo

È dichiarata inammissibile - per difetto di corrispondenza con la delibera autorizzativa alla proposizione del ricorso - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, promossa dalla Regione Sardegna in riferimento all'art. 24 Cost. Tale parametro non è, infatti, contemplato nella suddetta delibera.

Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale deve sussistere, a pena d'inammissibilità, una piena e necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l'organo legittimato si determina all'impugnazione e il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell'atto d'impugnazione. (Precedente citato: sentenza n. 110 del 2016).



Atti oggetto del giudizio

legge  28/12/2015  n. 208  art. 1  co. 680

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte