Sentenza 112/2024 (ECLI:IT:COST:2024:112)
Massima numero 46247
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattrice SCIARRONE ALIBRANDI
Udienza Pubblica del  21/05/2024;  Decisione del  21/05/2024
Deposito del 27/06/2024; Pubblicazione in G. U. 03/07/2024
Massime associate alla pronuncia:  46245  46246


Titolo
Previdenza - In genere - Contribuzione "aggiuntiva", successiva alla maturazione del diritto alla pensione - Necessità che essa possa solo incrementarne la misura e mai ridurla (principio di neutralizzazione) - Ratio - Assicurare un risultato non pregiudizievole per il pensionando - Espressione del principio della certezza del diritto - Ambito di applicazione - Sistema retributivo, con esclusione della contribuzione da riscatto (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la disposizione che non prevede l'applicazione del principio di neutralizzazione nel caso in cui i diciotto anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, con liquidazione del trattamento pensionistico con il sistema retributivo, siano stati raggiunti solo per effetto del riscatto del corso di studi universitari e dall'applicazione di tale sistema, in luogo di quello misto che avrebbe operato in assenza del riscatto, sia derivato un depauperamento del trattamento pensionistico). (Classif. 190001).

Testo

Il principio di neutralizzazione viene applicato, nell’ambito del sistema di computo retributivo del trattamento pensionistico, alla contribuzione accreditata successivamente alla maturazione del diritto alla pensione e sempre con riferimento alla sola retribuzione pensionabile, normalmente percepita nell’ultimo arco temporale – più o meno ampio – antecedente alla data del pensionamento. L’esclusione, per mezzo di tale principio, dal computo della base pensionabile di tali contributi assolve alla funzione di evitare che – ove in tale ultimo periodo lavorativo si siano registrate retribuzioni inferiori rispetto a quelle precedenti e, comunque, non necessarie alla maturazione del diritto alla pensione – il risultato sia pregiudizievole per il pensionando. (Precedente: S. 173/2018 - mass. 40166).

Il legislatore ogniqualvolta individui la retribuzione pensionabile sulla base delle ultime retribuzioni, lo fa per favorire il lavoratore, presumendo che nell’ultimo periodo di vita lavorativa questi raggiunga livelli retributivi maggiori, sicché è irragionevole che, per effetto di un intervenuto decremento retributivo, quel meccanismo di calcolo porti a un risultato antitetico al suo fine, ossia alla riduzione della pensione potenzialmente già maturata: a maggior lavoro e a maggior apporto contributivo non può, infatti, corrispondere una riduzione della pensione acquisita per effetto della precedente contribuzione. (Precedenti: S. 198/2023 - mass. 45834; S. 82/2017 - mass. 40006; S. 264/1994 - mass. 20858).

Il principio di neutralizzazione è applicato rispetto alla contribuzione “aggiuntiva”, ossia successiva all’accredito dei contributi minimi necessari al conseguimento del diritto a pensione, a prescindere dalla natura dei contributi, siano essi obbligatori, volontari o figurativi: se tale contribuzione, infatti, può valere a incrementare la prestazione pensionistica non può compromettere il livello già maturato. (Precedente: S. 433/1999 – mass. 25040).

Il principio di neutralizzazione serve a evitare la compromissione della misura della prestazione potenzialmente maturata, soprattutto quando sia più esigua per fattori indipendenti dalle scelte del lavoratore. (Precedente: S. 388/1995 – mass. 22447).

Il principio di certezza del diritto deve sempre presidiare il sistema previdenziale. (Precedente: S. 82/2017 – mass. 40006).

L’esercizio della facoltà di riscatto può anche non assecondare, per vicende successive, i concreti interessi del riscattante, senza che ciò assurga a vizio d’illegittimità costituzionale delle norme che quegli effetti prevedono. (Precedente: O. 209/1991 - mass. 17246).

(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all’art. 3 Cost., del combinato disposto degli artt. 1, comma 13, della legge n. 335 del 1995 e 24, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come conv., nella parte in cui in cui non prevedono l’applicazione del principio di neutralizzazione nel caso in cui i diciotto anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, con liquidazione del trattamento pensionistico con il sistema retributivo, siano stati raggiunti solo per effetto del riscatto del corso di studi universitari, e dall’applicazione di tale sistema – in luogo di quello misto, che avrebbe operato in assenza del riscatto – sia derivato un depauperamento del trattamento pensionistico. Nonostante l’approccio del giudice a quo risulti metodologicamente corretto – sollecitando lo stesso una pronuncia additiva, senza provvedere a un’applicazione diretta del principio di neutralizzazione – la richiesta di neutralizzazione si pone al di fuori del perimetro applicativo di tale principio, che opera esclusivamente all’interno del sistema retributivo. Essa, infatti, coinvolge una contribuzione da riscatto, versata in esordio dell’anzianità lavorativa e che si colloca, dunque, al di fuori del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile in base al sistema di computo retributivo applicabile; ma soprattutto, il principio viene invocato non allo scopo di eliminare gli effetti nocivi che il computo di taluni contributi abbia prodotto all’interno del sistema retributivo, ma per ottenere il risultato del “passaggio” da quest’ultimo al sistema misto, il quale si sarebbe applicato, ove il riscatto non fosse stato operato e che, secondo una valutazione ex post, sarebbe stato conveniente per l’assicurato, contrariamente alle aspettative originarie. Tale richiesta si risolve pertanto in una pretesa di scelta del sistema di computo del trattamento pensionistico in base a una valutazione effettuata ex post nel momento del pensionamento, in contrasto con il principio della certezza del diritto). (Precedente: S. 224/2022 - mass. 45161).



Atti oggetto del giudizio

legge  08/08/1995  n. 335  art. 1  co. 13

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 24  co. 2

legge  22/12/2011  n. 214  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte