Bilancio e contabilità pubblica - Concorso delle Regioni e delle Province autonome agli obbiettivi di finanza pubblica per il triennio 2017-2019 - Contributi imposti da manovre finanziarie anteriori attraverso il meccanismo degli "accantonamenti" - Impugnazione proposta dalla Regione Sardegna per la prima volta nella memoria illustrativa - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile - in quanto enunciata per la prima volta nella memoria illustrativa - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, promossa dalla Regione Sardegna, in riferimento agli artt. 7 e 8 dello statuto speciale, deducendo l'illegittimità dei contributi alla finanza pubblica, imposti dalle precedenti manovre finanziarie attraverso il meccanismo degli "accantonamenti", i quali si sarebbero, ormai, risolti in definitiva nella riserva, in favore dell'erario, di un gettito spettante alla ricorrente, con violazione del regime consensualistico.
Per costante giurisprudenza costituzionale, le deduzioni svolte dai ricorrenti nelle memorie successive al ricorso sono ammissibili solo nei limiti in cui prospettano argomenti a sostegno delle questioni di legittimità costituzionale già promosse e delineate nel ricorso stesso, non già, invece, censure ulteriori. L'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via principale è, infatti, limitato alle questioni individuate nell'atto introduttivo e non può la parte ricorrente prospettare nuove censure dopo l'esaurimento del termine perentorio per impugnare in via principale le leggi, né modificare o integrare la domanda iniziale, con memorie successivamente depositate. (Precedenti citati: sentenze n. 272 del 2016, n. 202 del 2016, n. 145 del 2016, n. 65 del 2016, n. 64 del 2016, n. 153 del 2015, n. 108 del 2012 e n. 169 del 2010).