Sentenza 154/2017 (ECLI:IT:COST:2017:154)
Massima numero 41793
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
09/05/2017; Decisione del
09/05/2017
Deposito del 04/07/2017; Pubblicazione in G. U. 12/07/2017
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso delle Regioni e delle Province autonome agli obbiettivi di finanza pubblica per il triennio 2017-2019 - Intervento sostitutivo dello Stato in caso di mancata intesa in Conferenza Stato-Regioni - Possibilità di prevedere versamenti da parte delle Regioni interessate - Impugnazione proposta dalla Regione Veneto per la prima volta nella memoria illustrativa - Inammissibilità della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso delle Regioni e delle Province autonome agli obbiettivi di finanza pubblica per il triennio 2017-2019 - Intervento sostitutivo dello Stato in caso di mancata intesa in Conferenza Stato-Regioni - Possibilità di prevedere versamenti da parte delle Regioni interessate - Impugnazione proposta dalla Regione Veneto per la prima volta nella memoria illustrativa - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile - in quanto enunciata per la prima volta nella memoria illustrativa - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, come modificato dall'art. 1, comma 528, della legge n. 232 del 2016, impugnato dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 119 Cost., nella parte in cui aggiunge, tra le modalità dell'intervento sostitutivo statale per l'acquisizione dei contributi alla finanza pubblica ivi previsti, la possibilità di prevedere versamenti al bilancio dello Stato da parte delle Regioni interessate. Sebbene venga in rilievo una modifica sopravvenuta rispetto al ricorso, si tratta, comunque, di disposizione separatamente censurata dalla medesima Regione con successiva e autonoma impugnativa, e ciò a prescindere dall'abrogazione della suddetta possibilità ad opera dell'art. 28 del d.l. n. 50 del 2017. (Precedente citato: sentenza n. 79 del 2014).
È dichiarata inammissibile - in quanto enunciata per la prima volta nella memoria illustrativa - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, come modificato dall'art. 1, comma 528, della legge n. 232 del 2016, impugnato dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 119 Cost., nella parte in cui aggiunge, tra le modalità dell'intervento sostitutivo statale per l'acquisizione dei contributi alla finanza pubblica ivi previsti, la possibilità di prevedere versamenti al bilancio dello Stato da parte delle Regioni interessate. Sebbene venga in rilievo una modifica sopravvenuta rispetto al ricorso, si tratta, comunque, di disposizione separatamente censurata dalla medesima Regione con successiva e autonoma impugnativa, e ciò a prescindere dall'abrogazione della suddetta possibilità ad opera dell'art. 28 del d.l. n. 50 del 2017. (Precedente citato: sentenza n. 79 del 2014).
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 680
11/12/2016
n. 232
art. 1
co. 528
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte