Bilancio e contabilità pubblica - Concorso delle Regioni e delle Province autonome agli obbiettivi di finanza pubblica per il triennio 2017-2019 - Obbligo di assicurare il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), come eventualmente rideterminato anche ai sensi dei commi da 400 a 417 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 - Ricorso in via cautelativa della Provincia autonoma di Bolzano - Ipotizzato "rinnovo" dell'imposizione di contributi unilaterali non compresi nel c.d. patto di garanzia stipulato del 2014 - Denunciata violazione del principio dell'accordo nei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie del Trentino-Alto Adige - Carattere meramente ricognitivo della disposizione censurata - Carenza di interesse all'impugnazione - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile, per carenza di interesse all'impugnazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, quarto periodo, della legge n. 208 del 2015, impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano - in riferimento all'art. 104 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - nella parte in cui, richiamando i commi 400 e 401 nonché 415 e 416 della legge n. 190 del 2014, rinnoverebbe l'imposizione unilaterale da parte dello Stato di contributi alla finanza pubblica diversi e aggiuntivi rispetto a quello onnicomprensivo concordato con le Province autonome nel c.d. patto di garanzia del 15 ottobre 2014. La censurata disposizione, correttamente interpretata, non viola il principio dell'accordo nei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie del Trentino-Alto Adige, poiché non rinnova l'imposizione dei contributi previsti dai commi della legge n. 190 del 2014 non inclusi nel patto di garanzia e dalla ricorrente a suo tempo non impugnati, bensì ha una portata sostanzialmente "ricognitiva" del diverso obbligo, già contemplato dal comma 414 della medesima legge, di garantire l'erogazione dei servizi, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nonostante la riduzione di risorse e i risparmi (non più contestabili) imposti dalla citata legge n. 190 del 2014. Non sussiste l'interesse a impugnare disposizioni meramente ricognitive, in quanto prive di autonoma forza precettiva ovvero di quel carattere innovativo che si suole considerare proprio degli atti normativi, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso proposto nei confronti di esse. (Precedenti citati: sentenze n. 63 del 2016, n. 230 del 2013 e n. 346 del 2010).