Sentenza 154/2017 (ECLI:IT:COST:2017:154)
Massima numero 41796
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
09/05/2017; Decisione del
09/05/2017
Deposito del 04/07/2017; Pubblicazione in G. U. 12/07/2017
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso delle Regioni e delle Province autonome agli obbiettivi di finanza pubblica per il triennio 2017-2019 - Obbligo di assicurare il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), come eventualmente rideterminato anche ai sensi dei commi da 400 a 417 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 - Ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Asserito "rinnovo" dell'imposizione di contributi ulteriori rispetto a quelli concordati tra la ricorrente e lo Stato nel 2014 - Denunciata violazione di norme statutarie in materia finanziaria, del principio di affidamento, dell'autonomia finanziaria regionale e del principio di leale collaborazione - Carattere meramente ricognitivo della disposizione censurata - Carenza di interesse all'impugnazione - Inammissibilità delle questioni.
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso delle Regioni e delle Province autonome agli obbiettivi di finanza pubblica per il triennio 2017-2019 - Obbligo di assicurare il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), come eventualmente rideterminato anche ai sensi dei commi da 400 a 417 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 - Ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Asserito "rinnovo" dell'imposizione di contributi ulteriori rispetto a quelli concordati tra la ricorrente e lo Stato nel 2014 - Denunciata violazione di norme statutarie in materia finanziaria, del principio di affidamento, dell'autonomia finanziaria regionale e del principio di leale collaborazione - Carattere meramente ricognitivo della disposizione censurata - Carenza di interesse all'impugnazione - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per carenza di interesse all'impugnazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, quarto periodo, della legge n. 208 del 2015, impugnato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia - in riferimento agli artt. 3, 5, 119 e 120 Cost., agli artt. 48, 49 e 50 dello statuto speciale, agli artt. 27 della legge n. 42 del 2009 e 9 della legge n. 243 del 2012, nonché al principio di leale collaborazione - in quanto avrebbe l'effetto di ribadire, rinnovandone la portata lesiva, l'imposizione unilaterale da parte dello Stato delle contribuzioni alla finanza pubblica previste dai richiamati commi 400 e 401 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, in contrasto con le clausole pattizie dell'accordo stipulato il 23 ottobre 2014 tra la ricorrente e lo Stato. La censurata disposizione, correttamente interpretata, non rinnova la portata precettiva delle norme della legge n. 190 del 2014 impositive di contributi in tesi ulteriori rispetto a quelli fissati negli accordi con lo Stato conclusi nel 2014 delle autonomie speciali, ma si limita a ribadire il diverso obbligo (già contemplato dall'art. 1, comma 414, della medesima legge) di assicurare il finanziamento integrale dei livelli essenziali di assistenza (LEA).
Sono dichiarate inammissibili, per carenza di interesse all'impugnazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, quarto periodo, della legge n. 208 del 2015, impugnato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia - in riferimento agli artt. 3, 5, 119 e 120 Cost., agli artt. 48, 49 e 50 dello statuto speciale, agli artt. 27 della legge n. 42 del 2009 e 9 della legge n. 243 del 2012, nonché al principio di leale collaborazione - in quanto avrebbe l'effetto di ribadire, rinnovandone la portata lesiva, l'imposizione unilaterale da parte dello Stato delle contribuzioni alla finanza pubblica previste dai richiamati commi 400 e 401 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, in contrasto con le clausole pattizie dell'accordo stipulato il 23 ottobre 2014 tra la ricorrente e lo Stato. La censurata disposizione, correttamente interpretata, non rinnova la portata precettiva delle norme della legge n. 190 del 2014 impositive di contributi in tesi ulteriori rispetto a quelli fissati negli accordi con lo Stato conclusi nel 2014 delle autonomie speciali, ma si limita a ribadire il diverso obbligo (già contemplato dall'art. 1, comma 414, della medesima legge) di assicurare il finanziamento integrale dei livelli essenziali di assistenza (LEA).
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 680
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 120
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 48
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 49
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 50
Altri parametri e norme interposte
legge 24/12/2012
n. 243
art. 9
legge 05/05/2009
n. 42
art. 27