Sentenza 154/2017 (ECLI:IT:COST:2017:154)
Massima numero 41797
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
09/05/2017; Decisione del
09/05/2017
Deposito del 04/07/2017; Pubblicazione in G. U. 12/07/2017
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso delle Regioni e delle Province autonome agli obbiettivi di finanza pubblica per il triennio 2017-2019 - Obbligo di assicurare il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), come eventualmente rideterminato - Ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Denunciata irragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso delle Regioni e delle Province autonome agli obbiettivi di finanza pubblica per il triennio 2017-2019 - Obbligo di assicurare il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), come eventualmente rideterminato - Ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Denunciata irragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, quarto periodo, della legge n. 208 del 2015, promossa dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 3 Cost. L'asserita irragionevolezza dei richiami ai livelli di assistenza contenuti nel comma 680 è esclusa dall'evidente diversità di funzione che essi svolgono. Infatti, il "rispetto dei livelli essenziali di assistenza" contemplato nella seconda parte del primo periodo del comma menzionato, è funzionale a indirizzare la concertazione rimessa, in prima battuta, alle Regioni in sede di autocoordinamento, e dunque soltanto a fornire un criterio di valutazione per la formulazione di proposte volte ad individuare gli ambiti di spesa (ed i relativi importi) sui quali far gravare il contributo; mentre la differente espressione ("assicurano il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente rideterminato") contenuta nel quarto periodo impone di garantire il finanziamento dei LEA una volta che essi siano stati "eventualmente" rideterminati per effetto dei risparmi di spesa connessi all'attuazione del concorso finanziario imposto agli enti del livello di governo regionale. Inoltre, diversamente da quanto affermato dalla ricorrente, l'art. 1, comma 414, della legge n. 190 del 2014 contiene anch'esso la previsione di una "eventuale" rideterminazione del finanziamento dei LEA.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, quarto periodo, della legge n. 208 del 2015, promossa dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 3 Cost. L'asserita irragionevolezza dei richiami ai livelli di assistenza contenuti nel comma 680 è esclusa dall'evidente diversità di funzione che essi svolgono. Infatti, il "rispetto dei livelli essenziali di assistenza" contemplato nella seconda parte del primo periodo del comma menzionato, è funzionale a indirizzare la concertazione rimessa, in prima battuta, alle Regioni in sede di autocoordinamento, e dunque soltanto a fornire un criterio di valutazione per la formulazione di proposte volte ad individuare gli ambiti di spesa (ed i relativi importi) sui quali far gravare il contributo; mentre la differente espressione ("assicurano il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente rideterminato") contenuta nel quarto periodo impone di garantire il finanziamento dei LEA una volta che essi siano stati "eventualmente" rideterminati per effetto dei risparmi di spesa connessi all'attuazione del concorso finanziario imposto agli enti del livello di governo regionale. Inoltre, diversamente da quanto affermato dalla ricorrente, l'art. 1, comma 414, della legge n. 190 del 2014 contiene anch'esso la previsione di una "eventuale" rideterminazione del finanziamento dei LEA.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 680
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte