Sentenza 154/2017 (ECLI:IT:COST:2017:154)
Massima numero 41798
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
09/05/2017; Decisione del
09/05/2017
Deposito del 04/07/2017; Pubblicazione in G. U. 12/07/2017
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso delle Regioni e delle Province autonome agli obbiettivi di finanza pubblica - Fissazione da parte dello Stato di un contributo complessivo di 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e di 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 - Salvaguardia dell'accordo concluso tra lo Stato e la Regione Friuli-Venezia Giulia il 23 ottobre 2014 - Omessa previsione - Ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Denunciata violazione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento in raffronto al coevo accordo tra lo Stato e le autonomie del Trentino-Alto Adige - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso delle Regioni e delle Province autonome agli obbiettivi di finanza pubblica - Fissazione da parte dello Stato di un contributo complessivo di 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e di 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 - Salvaguardia dell'accordo concluso tra lo Stato e la Regione Friuli-Venezia Giulia il 23 ottobre 2014 - Omessa previsione - Ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Denunciata violazione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento in raffronto al coevo accordo tra lo Stato e le autonomie del Trentino-Alto Adige - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, quinto periodo, della legge n. 208 del 2015, impugnato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia - in riferimento all'art. 3 Cost. - in quanto prevede che l'attuazione del comma 680 avvenga nel rispetto solo dell'accordo con lo Stato stipulato il 15 ottobre 2014 dalle autonomie del Trentino-Alto Adige e non anche dell'accordo stipulato il 23 ottobre 2014 dalla Regione ricorrente, così riservando a quest'ultima un trattamento ingiustamente deteriore e quindi lesivo del principio di eguaglianza. Pur essendo stati entrambi recepiti nella legge n. 190 del 2014 (rispettivamente ai commi da 406 a 413 e ai commi da 513 a 523), i due accordi hanno contenuti diversi, atteso che il primo, nel ridefinire complessivamente le relazioni finanziarie dello Stato con le autonomie del Trentino-Alto Adige fino al 2022, esclude la possibilità di modifiche peggiorative, salva la ricorrenza di esigenze eccezionali di finanza pubblica e in tal caso per importi predeterminati già nelle clausole del patto, mentre il secondo contempla un orizzonte temporale limitato al 2017 e non subordina l'imposizione di ulteriori contributi alla finanza pubblica al ricorrere di specifiche condizioni, ma, anzi, ne prevede espressamente l'introduzione con legge statale, fermo restando il vincolo del metodo pattizio per la determinazione del quomodo e del quantum del contributo. La peculiarità del c.d. patto di garanzia concluso dalle autonomie del Trentino-Alto Adige è dunque idonea a giustificarne l'isolata menzione nel censurato quinto periodo del comma 680, mentre non è in grado di incidere sul principio dell'eguale riconoscimento e della parità di posizione di tutte le autonomie differenziate rispetto alle richieste di contribuire agli equilibri della finanza pubblica. (Precedente citato: sentenza n. 28 del 2016, sulla differente condizione di autonomia assicurata alle Province autonome dalle intervenute modifiche dello statuto speciale).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, quinto periodo, della legge n. 208 del 2015, impugnato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia - in riferimento all'art. 3 Cost. - in quanto prevede che l'attuazione del comma 680 avvenga nel rispetto solo dell'accordo con lo Stato stipulato il 15 ottobre 2014 dalle autonomie del Trentino-Alto Adige e non anche dell'accordo stipulato il 23 ottobre 2014 dalla Regione ricorrente, così riservando a quest'ultima un trattamento ingiustamente deteriore e quindi lesivo del principio di eguaglianza. Pur essendo stati entrambi recepiti nella legge n. 190 del 2014 (rispettivamente ai commi da 406 a 413 e ai commi da 513 a 523), i due accordi hanno contenuti diversi, atteso che il primo, nel ridefinire complessivamente le relazioni finanziarie dello Stato con le autonomie del Trentino-Alto Adige fino al 2022, esclude la possibilità di modifiche peggiorative, salva la ricorrenza di esigenze eccezionali di finanza pubblica e in tal caso per importi predeterminati già nelle clausole del patto, mentre il secondo contempla un orizzonte temporale limitato al 2017 e non subordina l'imposizione di ulteriori contributi alla finanza pubblica al ricorrere di specifiche condizioni, ma, anzi, ne prevede espressamente l'introduzione con legge statale, fermo restando il vincolo del metodo pattizio per la determinazione del quomodo e del quantum del contributo. La peculiarità del c.d. patto di garanzia concluso dalle autonomie del Trentino-Alto Adige è dunque idonea a giustificarne l'isolata menzione nel censurato quinto periodo del comma 680, mentre non è in grado di incidere sul principio dell'eguale riconoscimento e della parità di posizione di tutte le autonomie differenziate rispetto alle richieste di contribuire agli equilibri della finanza pubblica. (Precedente citato: sentenza n. 28 del 2016, sulla differente condizione di autonomia assicurata alle Province autonome dalle intervenute modifiche dello statuto speciale).
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 680
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte