Sentenza 154/2017 (ECLI:IT:COST:2017:154)
Massima numero 41800
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
09/05/2017; Decisione del
09/05/2017
Deposito del 04/07/2017; Pubblicazione in G. U. 12/07/2017
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Rapporti finanziari dello Stato con le autonomie speciali - Principio dell'accordo - Vincolo di metodo, e non di risultato, declinato nella forma della leale collaborazione - Derogabilità da parte del legislatore ordinario nei limiti consentiti dagli statuti speciali o dalle norme attuative - Conseguenze rispetto al concorso delle autonomie speciali al risanamento della finanza pubblica - Possibilità per lo Stato di quantificare l'importo complessivo del contributo che impone e di rimettere ad accordi bilaterali la definizione degli importi gravanti sulle singole autonomie.
Bilancio e contabilità pubblica - Rapporti finanziari dello Stato con le autonomie speciali - Principio dell'accordo - Vincolo di metodo, e non di risultato, declinato nella forma della leale collaborazione - Derogabilità da parte del legislatore ordinario nei limiti consentiti dagli statuti speciali o dalle norme attuative - Conseguenze rispetto al concorso delle autonomie speciali al risanamento della finanza pubblica - Possibilità per lo Stato di quantificare l'importo complessivo del contributo che impone e di rimettere ad accordi bilaterali la definizione degli importi gravanti sulle singole autonomie.
Testo
I rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie speciali sono regolati dal principio dell'accordo, inteso, tuttavia, come vincolo di metodo (e non già di risultato) e declinato nella forma della leale collaborazione. Tale meccanismo può essere derogato dal legislatore ordinario, fino a che gli statuti o le norme di attuazione lo consentono. Lo Stato, dunque, può imporre contributi al risanamento della finanza pubblica a carico delle autonomie speciali, quantificando l'importo complessivo del concorso, e rimettendo alla stipula di accordi bilaterali con ciascuna autonomia, non solo la definizione dell'importo gravante su ciascuna di esse, ma, eventualmente, la stessa riallocazione delle risorse disponibili, anche a esercizio inoltrato. (Precedenti citati: sentenze n. 155 del 2016, n. 263 del 2015, n. 239 del 2015, n. 238 del 2015, n. 82 del 2015, n. 77 del 2015, n. 46 del 2015, n. 40 del 2015, n. 19 del 2015, n. 88 del 2014, n. 23 del 2014, n. 193 del 2012 e n. 118 del 2012).
I rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie speciali sono regolati dal principio dell'accordo, inteso, tuttavia, come vincolo di metodo (e non già di risultato) e declinato nella forma della leale collaborazione. Tale meccanismo può essere derogato dal legislatore ordinario, fino a che gli statuti o le norme di attuazione lo consentono. Lo Stato, dunque, può imporre contributi al risanamento della finanza pubblica a carico delle autonomie speciali, quantificando l'importo complessivo del concorso, e rimettendo alla stipula di accordi bilaterali con ciascuna autonomia, non solo la definizione dell'importo gravante su ciascuna di esse, ma, eventualmente, la stessa riallocazione delle risorse disponibili, anche a esercizio inoltrato. (Precedenti citati: sentenze n. 155 del 2016, n. 263 del 2015, n. 239 del 2015, n. 238 del 2015, n. 82 del 2015, n. 77 del 2015, n. 46 del 2015, n. 40 del 2015, n. 19 del 2015, n. 88 del 2014, n. 23 del 2014, n. 193 del 2012 e n. 118 del 2012).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte