Sentenza 154/2017 (ECLI:IT:COST:2017:154)
Massima numero 41801
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  09/05/2017;  Decisione del  09/05/2017
Deposito del 04/07/2017; Pubblicazione in G. U. 12/07/2017
Massime associate alla pronuncia:  41786  41787  41788  41789  41790  41791  41792  41793  41794  41795  41796  41797  41798  41799  41800  41802  41803  41804  41805  41806  41807  41808  41809


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso delle Regioni e delle Province autonome agli obbiettivi di finanza pubblica - Fissazione da parte dello Stato di un contributo complessivo di 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e di 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 - Previsione di procedure e criteri per l'individuazione degli ambiti di spesa da incidere e la ripartizione dei relativi importi tra gli enti regionali ad autonomia ordinaria e speciale - Ricorso della Regione autonoma Sardegna - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione e del metodo pattizio nelle relazioni finanziarie della ricorrente con lo Stato, indebita equiparazione delle autonomie speciali a quelle ordinarie - Insussistenza dei vizi prospettati - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, promosse dalla Regione Sardegna - in riferimento agli artt. 7 e 8 dello statuto speciale nonché al principio di leale collaborazione desumibile dagli artt. 5 e 117 Cost. - per asserita violazione del metodo pattizio nei rapporti finanziari della ricorrente con lo Stato e per indebita equiparazione delle autonomie speciali alle Regioni a statuto ordinario. La disposizione impugnata - nell'imporre a tutti gli enti del comparto regionale un concorso alla finanza pubblica che, in quanto destinato ad operare in un arco temporale limitato, rimane di carattere transitorio - ne quantifica unilateralmente l'ammontare complessivo (in 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e in 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019) e demanda ai medesimi enti il raggiungimento, entro il 31 gennaio di ciascun anno, di un accordo - in sede di autocoordinamento - sulla definizione degli ambiti di riduzione di spesa e dei relativi importi, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Lo stesso comma 680 preserva, tuttavia, il metodo pattizio nelle relazioni finanziarie tra lo Stato e le autonomie speciali, prevedendo specificamente (al terzo periodo) la necessità di previa intesa bilaterale con ciascuna di esse per la determinazione della parte del contributo gravante su ognuna. Ne deriva che le autonomie speciali - pur chiamate (dal primo periodo del comma citato) a partecipare alle riunioni in autocoordinamento con le Regioni a statuto ordinario - non sono automaticamente vincolate alle decisioni assunte in quella sede e possono perfino rifiutare il proprio assenso all'intesa in Conferenza Stato-Regioni destinata a recepire l'accordo raggiunto in autocoordinamento, né possono ritenersi soggette al potere sostitutivo statale previsto dal secondo periodo dello stesso comma 680. Tale interpretazione sistematica - rispettosa delle forme e condizioni particolari di autonomia garantite dall'art. 116 Cost. - è, del resto, confermata dalla prassi applicativa.

Norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla condizione, tra l'altro, che si limitino a porre obbiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente. (Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2016, n. 65 del 2016, n. 218 del 2015, n. 189 del 2015, n. 44 del 2014, n. 236 del 2013, n. 229 del 2013, n. 217 del 2012, n. 193 del 2012, n. 148 del 2012 e n. 182 del 2011).

"Autonomia speciale" non significa potestà di deviare rispetto al comune percorso definito dalla Costituzione sulla base della condivisione di valori e principi insensibili alla dimensione territoriale, tra i quali spicca l'adempimento da parte di tutti dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale; di tali doveri il coordinamento rappresenta la traduzione sul piano dei rapporti finanziari, anche in ragione della responsabilità che incombe su tutti i cittadini. (Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2015 e n. 219 del 2013).

Il principio di leale collaborazione richiede un confronto autentico, orientato al superiore interesse pubblico di conciliare l'autonomia finanziaria delle Regioni con l'indefettibile vincolo di concorso di ciascun soggetto ad autonomia speciale alla manovra di stabilità, sicché su ciascuna delle parti coinvolte ricade un preciso dovere di collaborazione e di discussione, articolato nelle necessarie fasi dialogiche. Non sono ispirati a tale dovere i comportamenti delle autonomie speciali che - chiamate dall'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015 a contribuire alla finanza pubblica per gli anni 2017, 2018 e 2019 - hanno omesso di partecipare all'autocoordinamento richiesto a tutte le Regioni, hanno negato la propria disponibilità alle successive intese bilaterali con lo Stato e hanno espresso diniego all'intesa sul documento concernente il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario per l'anno 2017. (Precedenti citati: sentenze n. 82 del 2015 e n. 19 del 2015).



Atti oggetto del giudizio

legge  28/12/2015  n. 208  art. 1  co. 680

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 117

statuto regione Sardegna  art. 7

statuto regione Sardegna  art. 8

Altri parametri e norme interposte