Reati e pene - Cause di non punibilità - Particolare tenuità del fatto - Inapplicabilità al delitto di incendio boschivo colposo - Denunciata disparità di trattamento e violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Preclusione introdotta a seguito di novella entrata in vigore successivamente alla data di commissione del reato per cui si procede nel giudizio a quo - Conseguente applicabilità della disciplina previgente più favorevole - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 210010).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GUP del Tribunale di Firenze, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. – dell’art. 131-bis, terzo comma, n. 3), cod. pen., laddove prevede che in relazione al delitto di incendio boschivo colposo di cui all’art. 423-bis, secondo comma, cod. pen. il giudice non possa ritenere l’offesa di particolare tenuità. L’esclusione censurata – introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, entrato in vigore il 30 dicembre 2022 – non può trovare applicazione nel giudizio a quo nel quale si procede per un reato commesso anteriormente a tale data. Stante, infatti, la natura sostanziale della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto – soggetta come tale alle regole sulla successione delle leggi penali nel tempo (art. 2 cod. pen.) e al principio di irretroattività in peius (art. 25, secondo comma, Cost.) – il rimettente è tenuto ad applicare la più favorevole disciplina previgente, che estendeva la non punibilità ai reati con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, e dunque anche all’incendio boschivo colposo. (Precedente: S. 120/2019 - mass. 42379).