Bilancio e contabilità pubblica - Concorso delle Regioni e delle Province autonome agli obbiettivi di finanza pubblica - Fissazione da parte dello Stato di un contributo complessivo di 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e di 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 - Previsione di procedure e criteri per l'individuazione degli ambiti di spesa da incidere e la ripartizione dei relativi importi tra gli enti regionali ad autonomia ordinaria e speciale - Ricorso della Regione autonoma Sardegna - Denunciata lesione del legittimo affidamento della ricorrente nella stabilità dell'accordo stipulato con lo Stato nel 2014, violazione del principio di leale collaborazione, dell'autonomia economico-finanziaria regionale, dei principi di ragionevolezza e eguaglianza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, promosse dalla Regione Sardegna - in riferimento agli artt. 3, 5, 81, sesto comma, 116, 117, commi primo e terzo, e 119 Cost., agli artt. 6 e 13 della CEDU, agli artt. 7 e 8 dello statuto speciale della Sardegna, nonché al principio di leale collaborazione - per violazione del legittimo affidamento della Regione nella stabilità dell'accordo da essa stipulato con lo Stato il 21 luglio 2014 (recepito dall'art. 42, commi da 9 a 13, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 164 del 2014), nonché dell'autonomia economico-finanziaria regionale e dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza. Posto che il menzionato accordo va ascritto al cosiddetto coordinamento dinamico della finanza pubblica, concernente le singole misure finanziarie adottate per il governo di quest'ultima, come tali soggette a periodico adeguamento, deve escludersi la possibilità di riconoscere, in generale, un affidamento tutelabile in ordine all'immutabilità delle relazioni finanziarie tra Stato e Regioni, non essendo coerente con il carattere dinamico del coordinamento finanziario impedire alla legislazione statale di introdurre - fermo il metodo pattizio per le autonomie speciali - nuovi contributi alla finanza pubblica, ove non espressamente esclusi dagli accordi stipulati. Nella specie, la possibilità di imporre ulteriori contributi al risanamento dei conti pubblici non era espressamente esclusa dal menzionato accordo tra Stato e Regione Sardegna, atteso che l'art. 42, comma 9, del d.l. n. 133 del 2014, nel recepirlo, ha fissato l' obbiettivo di finanza pubblica cui avrebbe dovuto concorrere la Regione solo per il 2014, limitandosi ad imporre, per gli anni dal 2015 in poi, l'obbligo di conseguire "il pareggio di bilancio come definito dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012", ciò che non impedisce, di per sé, l'imposizione di ulteriori contributi al risanamento della finanza pubblica. Conseguentemente insussistenti sono anche la prospettata irragionevolezza, per mancanza di un adeguato meccanismo di recupero, anche ex post, della leale collaborazione nei rapporti economico-finanziari, e la dedotta violazione del principio consensualistico nella definizione dei criteri di "equilibrio" dei bilanci delle autonomie speciali.
Tra gli accordi conclusi dallo Stato con le autonomie speciali nel corso del 2014, soltanto quello stipulato con le autonomie della Regione Trentino-Alto Adige, non solo esibisce un orizzonte temporale esteso fino al 2022, ma, soprattutto, esclude testualmente la possibilità di apportare modifiche peggiorative, con la sola salvezza della ricorrenza di esigenze eccezionali di finanza pubblica, ma, in tal caso, per importi già predeterminati nelle clausole del patto.