Sentenza 154/2017 (ECLI:IT:COST:2017:154)
Massima numero 41803
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
09/05/2017; Decisione del
09/05/2017
Deposito del 04/07/2017; Pubblicazione in G. U. 12/07/2017
Titolo
Affidamento nella sicurezza giuridica - Valore dotato di copertura costituzionale non assoluta né inderogabile - Riferibilità solo a posizioni giuridiche adeguatamente consolidate - Possibilità di interventi normativi diretti a incidere su queste ultime in senso sfavorevole - Limite - Proporzionalità dell'incisione rispetto agli interessi pubblici sopravvenuti.
Affidamento nella sicurezza giuridica - Valore dotato di copertura costituzionale non assoluta né inderogabile - Riferibilità solo a posizioni giuridiche adeguatamente consolidate - Possibilità di interventi normativi diretti a incidere su queste ultime in senso sfavorevole - Limite - Proporzionalità dell'incisione rispetto agli interessi pubblici sopravvenuti.
Testo
Il valore del legittimo affidamento nella certezza dei rapporti giuridici - la cui nozione appare sovrapponibile a quella maturata in ambito europeo, stante la sostanziale coincidenza degli indici sintomatici della lesione del principio dell'affidamento elaborati nella giurisprudenza della Corte costituzionale e delle Corti europee - trova copertura nell'art. 3 Cost., non già, tuttavia, in termini assoluti e inderogabili. Per un verso, infatti, la posizione giuridica che dà luogo a un ragionevole affidamento nella permanenza nel tempo di un determinato assetto regolatorio deve risultare adeguatamente consolidata, sia per essersi protratta per un periodo sufficientemente lungo, sia per essere sorta in un contesto sostanziale atto a far sorgere nel destinatario una ragionevole fiducia nel suo mantenimento. Per altro verso, interessi pubblici sopravvenuti possono esigere interventi normativi diretti a incidere in senso sfavorevole anche su posizioni consolidate - con il limite della proporzionalità dell'incisione rispetto agli obbiettivi di interesse pubblico perseguiti - o su assetti regolatori precedentemente definiti. (Precedenti citati: sentenze n. 16 del 2017, n. 203 del 2016, n. 216 del 2015 e n. 56 del 2015).
Il valore del legittimo affidamento nella certezza dei rapporti giuridici - la cui nozione appare sovrapponibile a quella maturata in ambito europeo, stante la sostanziale coincidenza degli indici sintomatici della lesione del principio dell'affidamento elaborati nella giurisprudenza della Corte costituzionale e delle Corti europee - trova copertura nell'art. 3 Cost., non già, tuttavia, in termini assoluti e inderogabili. Per un verso, infatti, la posizione giuridica che dà luogo a un ragionevole affidamento nella permanenza nel tempo di un determinato assetto regolatorio deve risultare adeguatamente consolidata, sia per essersi protratta per un periodo sufficientemente lungo, sia per essere sorta in un contesto sostanziale atto a far sorgere nel destinatario una ragionevole fiducia nel suo mantenimento. Per altro verso, interessi pubblici sopravvenuti possono esigere interventi normativi diretti a incidere in senso sfavorevole anche su posizioni consolidate - con il limite della proporzionalità dell'incisione rispetto agli obbiettivi di interesse pubblico perseguiti - o su assetti regolatori precedentemente definiti. (Precedenti citati: sentenze n. 16 del 2017, n. 203 del 2016, n. 216 del 2015 e n. 56 del 2015).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte