Sentenza 154/2017 (ECLI:IT:COST:2017:154)
Massima numero 41805
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
09/05/2017; Decisione del
09/05/2017
Deposito del 04/07/2017; Pubblicazione in G. U. 12/07/2017
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso delle Regioni e delle Province autonome agli obbiettivi di finanza pubblica - Fissazione da parte dello Stato di un contributo complessivo di 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e di 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 - Previsione di procedure e criteri per l'individuazione degli ambiti di spesa da incidere e la ripartizione dei relativi importi tra gli enti regionali ad autonomia ordinaria e speciale - Ricorso della Regione autonoma Sardegna - Denunciata impossibilità di esercitare le funzioni regionali, riproposizione della situazione di "emergenza finanziaria" prodotta dalla c.d. "vertenza entrate" e violazione del giudicato costituzionale - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso delle Regioni e delle Province autonome agli obbiettivi di finanza pubblica - Fissazione da parte dello Stato di un contributo complessivo di 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e di 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 - Previsione di procedure e criteri per l'individuazione degli ambiti di spesa da incidere e la ripartizione dei relativi importi tra gli enti regionali ad autonomia ordinaria e speciale - Ricorso della Regione autonoma Sardegna - Denunciata impossibilità di esercitare le funzioni regionali, riproposizione della situazione di "emergenza finanziaria" prodotta dalla c.d. "vertenza entrate" e violazione del giudicato costituzionale - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, impugnato dalla Regione Sardegna - in riferimento agli artt. 7 e 8 dello statuto speciale e agli artt. 117, 119 e 136 Cost. - in quanto il contributo alla finanza pubblica da esso previsto renderebbe impossibile l'esercizio delle funzioni attribuite alla ricorrente dalla Costituzione, dallo statuto e dalla legge, riproponendo la situazione di "emergenza finanziaria" già riconosciuta dalle sentenze relative alla c.d. "vertenza entrate" e violando il vincolo pattizio che esse avrebbero imposto allo Stato. L'onere di provare l'impossibilità di esercitare le funzioni regionali non è stato adeguatamente assolto, tenuto conto che la ricordata emergenza è stata superata in conseguenza dei vantaggi che la Regione ha ricavato dall'accordo con lo Stato del 21 luglio 2014, e che quest'ultimo non escludeva affatto la possibilità di imporre ulteriori contributi al risanamento finanziario, purché fosse rispettato il metodo pattizio, nella specie garantito con la previsione di apposite intese da concludere con tutte le autonomie speciali, inclusa la Sardegna. Né le evocate sentenze relative alla "vertenza entrate" avevano imposto alcun obbligo giuridico, potendo valere per la ricorrente solo il principio, riferibile a tutte le autonomie speciali, secondo cui nelle relazioni finanziarie occorre adottare il metodo consensuale, suscettibile di deroga se - come nel caso della Sardegna - non recepito nello statuto speciale. (Precedenti citati: sentenze n. 95 del 2013, n. 99 del 2012 e n. 118 del 2012, relative alla c.d. "vertenza entrate"; sentenze n. 205 del 2016, n. 151 del 2016, n. 127 del 2016 e n. 65 del 2016, sull'onere per le Regioni di provare l'impossibilità di esercitare le proprie funzioni a causa delle misure di contenimento della spesa imposte dallo Stato).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, impugnato dalla Regione Sardegna - in riferimento agli artt. 7 e 8 dello statuto speciale e agli artt. 117, 119 e 136 Cost. - in quanto il contributo alla finanza pubblica da esso previsto renderebbe impossibile l'esercizio delle funzioni attribuite alla ricorrente dalla Costituzione, dallo statuto e dalla legge, riproponendo la situazione di "emergenza finanziaria" già riconosciuta dalle sentenze relative alla c.d. "vertenza entrate" e violando il vincolo pattizio che esse avrebbero imposto allo Stato. L'onere di provare l'impossibilità di esercitare le funzioni regionali non è stato adeguatamente assolto, tenuto conto che la ricordata emergenza è stata superata in conseguenza dei vantaggi che la Regione ha ricavato dall'accordo con lo Stato del 21 luglio 2014, e che quest'ultimo non escludeva affatto la possibilità di imporre ulteriori contributi al risanamento finanziario, purché fosse rispettato il metodo pattizio, nella specie garantito con la previsione di apposite intese da concludere con tutte le autonomie speciali, inclusa la Sardegna. Né le evocate sentenze relative alla "vertenza entrate" avevano imposto alcun obbligo giuridico, potendo valere per la ricorrente solo il principio, riferibile a tutte le autonomie speciali, secondo cui nelle relazioni finanziarie occorre adottare il metodo consensuale, suscettibile di deroga se - come nel caso della Sardegna - non recepito nello statuto speciale. (Precedenti citati: sentenze n. 95 del 2013, n. 99 del 2012 e n. 118 del 2012, relative alla c.d. "vertenza entrate"; sentenze n. 205 del 2016, n. 151 del 2016, n. 127 del 2016 e n. 65 del 2016, sull'onere per le Regioni di provare l'impossibilità di esercitare le proprie funzioni a causa delle misure di contenimento della spesa imposte dallo Stato).
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 680
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 136
statuto regione Sardegna
art. 7
statuto regione Sardegna
art. 8
Altri parametri e norme interposte