Sentenza 154/2017 (ECLI:IT:COST:2017:154)
Massima numero 41806
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
09/05/2017; Decisione del
09/05/2017
Deposito del 04/07/2017; Pubblicazione in G. U. 12/07/2017
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso delle Regioni e delle Province autonome agli obbiettivi di finanza pubblica - Fissazione da parte dello Stato di un contributo complessivo di 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e di 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata violazione dell'equilibrio finanziario del bilancio regionale e asserita riserva allo Stato di risorse di spettanza regionale - Censure incentrate sugli effetti di disposizioni non applicabili alla ricorrente o prive di svolgimento motivazionale - Inammissibilità delle questioni.
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso delle Regioni e delle Province autonome agli obbiettivi di finanza pubblica - Fissazione da parte dello Stato di un contributo complessivo di 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e di 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata violazione dell'equilibrio finanziario del bilancio regionale e asserita riserva allo Stato di risorse di spettanza regionale - Censure incentrate sugli effetti di disposizioni non applicabili alla ricorrente o prive di svolgimento motivazionale - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili - perché incentrate sugli effetti di disposizioni non applicabili alla ricorrente e per inosservanza di onere motivazionale - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, promosse dalla Regione Siciliana in riferimento all'art. 81, sesto comma, Cost. e agli artt. 36 dello statuto siciliano e 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965. La censura di violazione dell'equilibrio finanziario del bilancio regionale è espressamente ricollegata dalla ricorrente all'effetto dei commi 681 e 682 della medesima legge, non applicabili alle Regioni ad autonomia speciale; mentre priva di qualsiasi sostegno argomentativo è la censura basata sul presupposto che si sia in presenza di una riserva in favore dello Stato di risorse proprie della Regione, essendo invece evidente che la disposizione impugnata impone, anche alle autonomie speciali, un contributo al risanamento della finanza pubblica. (Precedente citato: sentenza n. 127 del 2016).
Sono dichiarate inammissibili - perché incentrate sugli effetti di disposizioni non applicabili alla ricorrente e per inosservanza di onere motivazionale - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, promosse dalla Regione Siciliana in riferimento all'art. 81, sesto comma, Cost. e agli artt. 36 dello statuto siciliano e 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965. La censura di violazione dell'equilibrio finanziario del bilancio regionale è espressamente ricollegata dalla ricorrente all'effetto dei commi 681 e 682 della medesima legge, non applicabili alle Regioni ad autonomia speciale; mentre priva di qualsiasi sostegno argomentativo è la censura basata sul presupposto che si sia in presenza di una riserva in favore dello Stato di risorse proprie della Regione, essendo invece evidente che la disposizione impugnata impone, anche alle autonomie speciali, un contributo al risanamento della finanza pubblica. (Precedente citato: sentenza n. 127 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 680
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 6
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 2