Sentenza 154/2017 (ECLI:IT:COST:2017:154)
Massima numero 41808
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  09/05/2017;  Decisione del  09/05/2017
Deposito del 04/07/2017; Pubblicazione in G. U. 12/07/2017
Massime associate alla pronuncia:  41786  41787  41788  41789  41790  41791  41792  41793  41794  41795  41796  41797  41798  41799  41800  41801  41802  41803  41804  41805  41806  41807  41809


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso delle Regioni e delle Province autonome agli obbiettivi di finanza pubblica - Fissazione da parte dello Stato di un contributo complessivo di 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e di 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 - Estensione al 2019 del contributo imposto alle Regioni ordinarie dall'art. 46, comma 6, del d.l. n. 66 del 2014 - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata imposizione di "tagli" indiscriminati della spesa, privi dei necessari requisiti di ragionevolezza, proporzionalità e sostenibilità, esorbitanza dalla funzione di coordinamento della finanza pubblica, violazione dell'autonomia finanziaria regionale, sacrificio delle prestazioni del settore sanitario e dei diritti sociali, compromissione del diritto alla salute, omesso coinvolgimento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, incongruità della previsione del PIL regionale come criterio per il riparto sussidiario, compromissione della possibilità di svolgimento delle funzioni regionali - Insussistenza dei vizi prospettati - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 680, 681 e 682, della legge n. 208 del 2015, promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 32, 117, terzo comma, e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 Cost. Le disposizioni impugnate - nel prevedere e disciplinare il concorso delle Regioni e delle Province autonome agli obbiettivi di finanza pubblica per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 e nell'estendere al 2019 il contributo delle Regioni a statuto ordinario già previsto dall'art. 46, comma 6, del d.l. n. 66 del 2014 - non violano i principi di ragionevolezza e proporzionalità, poiché non impongono di effettuare riduzioni di identica dimensione (c.d. tagli lineari) in tutti i settori di spesa, ma semplicemente richiedono di intervenire in ciascuno di questi, limitandosi a individuare un importo complessivo di risparmio e lasciando in primo luogo alle Regioni il potere di decidere l'entità dell'intervento in ogni singolo ambito, sicché non è affatto escluso che la riduzione avvenga prevedendo tagli maggiori proprio nei settori in cui la spesa sia risultata improduttiva, evitando di coinvolgere in modo rilevante, e nella medesima misura, gli ambiti in cui si sia rivelata efficiente. Né è contestabile il potere del legislatore statale di imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obbiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducano, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa. Neppure è spiegato in che modo la normativa censurata aggraverebbe l'insufficienza delle risorse per il finanziamento del fondo sanitario a fronte del (sottostimato) impatto finanziario dei nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA), dato che proprio alle Regioni è rimesso il compito di individuare gli ambiti di spesa sui quali operare i risparmi imposti dallo Stato e modulare le riduzioni. Il riconoscimento alle Regioni, nella fase iniziale, di tale potere di determinazione autonoma assicura altresì il loro pieno coinvolgimento, pur in assenza di quello della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui agli artt. 5, comma 1, della legge n. 42 del 2009 e 33 del d.lgs. n. 68 del 2011. Quanto alla previsione del PIL regionale come criterio di riparto in caso di intervento "sostitutivo" statale, essa non mira a realizzare un effetto perequativo, in contrasto con i requisiti fissati dall'art. 119, commi terzo e quinto, Cost., bensì a coinvolgere tutti gli enti nell'opera di risanamento finanziario secondo criteri di "progressività" dello sforzo, ciò che non preclude alle Regioni, già in sede di autocoordinamento, ed eventualmente allo Stato, in sede di intervento sussidiario, di tener conto dei costi e dei fabbisogni standard regionali, in modo da onerare maggiormente le Regioni caratterizzate da una "spesa inefficiente". Infine, nel denunciare gli effetti dei "tagli" di spesa sulla possibilità di svolgimento delle funzioni attribuite alla Regione, la ricorrente non prospetta l'impossibilità di assicurare i livelli essenziali di assistenza (LEA), bensì difficoltà nell'erogazione di specifiche ed ulteriori prestazioni, la cui erogazione la Regione può continuare a perseguire, come proprio obbiettivo strategico, allocando diversamente le risorse tra i vari campi di intervento. (Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2016, n. 65 del 2016, n. 88 del 2014 e n. 139 del 2012).

La funzione di coordinamento finanziario prevale su tutte le altre competenze regionali, anche residuali, risultando legittima l'incidenza dei principi statali di coordinamento, sia sull'autonomia di spesa delle Regioni, sia su ogni tipo di potestà legislativa regionale.

Posto che gli interventi finanziari statali incidenti sull'autonomia di spesa delle Regioni possono determinare ricadute sull'intensità con la quale queste ultime concorrono ad assicurare la garanzia di alcuni fondamentali diritti, quale quello alla salute, la determinazione statale dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale - avvenuta in ambito sanitario con il d.P.C.m. 12 gennaio 2017 - offre alle Regioni un significativo criterio di orientamento nell'individuazione degli obbiettivi e degli ambiti di riduzione delle risorse impiegate, segnalando altresì il limite al di sotto del quale la spesa, sempreché resa efficiente, non sarebbe ulteriormente comprimibile. (Precedente citato: sentenza n. 65 del 2016).



Atti oggetto del giudizio

legge  28/12/2015  n. 208  art. 1  co. 680

legge  28/12/2015  n. 208  art. 1  co. 681

legge  28/12/2015  n. 208  art. 1  co. 682

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte