Sentenza 154/2017 (ECLI:IT:COST:2017:154)
Massima numero 41809
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
09/05/2017; Decisione del
09/05/2017
Deposito del 04/07/2017; Pubblicazione in G. U. 12/07/2017
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso delle Regioni e delle Province autonome agli obbiettivi di finanza pubblica per il triennio 2017-2019 - Estensione al 2019 del contributo imposto alle Regioni ordinarie dall'art. 46, comma 6, del d.l. n. 66 del 2014 - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata elusione del canone della transitorietà delle misure di contenimento della spesa pubblica - Non fondatezza delle questioni - Invito al legislatore ad abbandonare la tecnica normativa di estendere l'ambito temporale di precedenti manovre.
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso delle Regioni e delle Province autonome agli obbiettivi di finanza pubblica per il triennio 2017-2019 - Estensione al 2019 del contributo imposto alle Regioni ordinarie dall'art. 46, comma 6, del d.l. n. 66 del 2014 - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata elusione del canone della transitorietà delle misure di contenimento della spesa pubblica - Non fondatezza delle questioni - Invito al legislatore ad abbandonare la tecnica normativa di estendere l'ambito temporale di precedenti manovre.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 681, della legge n. 208 del 2015, impugnato dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., in quanto - nell'estendere al 2019 il contributo alla finanza pubblica nazionale (750 milioni) imposto alle Regioni ordinarie dall'art. 46, comma 6, del d.l. n. 66 del 2014 (conv., con modif., nella legge n. 89 del 2014), già applicato anche al 2018 dall'art. 1, comma 398, lett. a), n. 2), della legge n. 190 del 2014 ed ulteriormente esteso al 2020 dall'art. 1, comma 527, della legge n. 232 del 2016 (impugnato con separato e successivo ricorso dalla stessa Regione Veneto) - si porrebbe in contrasto con l'affermazione specifica della sentenza n. 141 del 2016, secondo cui "il costante ricorso alla tecnica normativa dell'estensione dell'ambito temporale di precedenti manovre, mediante aggiunta di un'ulteriore annualità a quelle originariamente previste, finisce per porsi in contrasto con il canone della transitorietà, se indefinitamente ripetuto". L'impugnato comma 681 è entrato in vigore in data anteriore al deposito della sentenza n. 141 del 2016, sicché il legislatore statale non poteva aver contezza delle affermazioni in quest'ultima contenute, e ciò è sufficiente per ritenere non fondata la questione. Ma è necessario rinnovare l'invito al legislatore ad evitare iniziative le quali - anziché ridefinire e rinnovare complessivamente, secondo le ordinarie scansioni temporali dei cicli di bilancio, il quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, alla luce di mutamenti sopravvenuti nella situazione economica del Paese - si limitino ad estendere, di volta in volta, l'ambito temporale di precedenti manovre, sottraendo di fatto al confronto parlamentare la valutazione degli effetti complessivi di queste ultime. (Precedente citato: sentenza n. 141 del 2016).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 681, della legge n. 208 del 2015, impugnato dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., in quanto - nell'estendere al 2019 il contributo alla finanza pubblica nazionale (750 milioni) imposto alle Regioni ordinarie dall'art. 46, comma 6, del d.l. n. 66 del 2014 (conv., con modif., nella legge n. 89 del 2014), già applicato anche al 2018 dall'art. 1, comma 398, lett. a), n. 2), della legge n. 190 del 2014 ed ulteriormente esteso al 2020 dall'art. 1, comma 527, della legge n. 232 del 2016 (impugnato con separato e successivo ricorso dalla stessa Regione Veneto) - si porrebbe in contrasto con l'affermazione specifica della sentenza n. 141 del 2016, secondo cui "il costante ricorso alla tecnica normativa dell'estensione dell'ambito temporale di precedenti manovre, mediante aggiunta di un'ulteriore annualità a quelle originariamente previste, finisce per porsi in contrasto con il canone della transitorietà, se indefinitamente ripetuto". L'impugnato comma 681 è entrato in vigore in data anteriore al deposito della sentenza n. 141 del 2016, sicché il legislatore statale non poteva aver contezza delle affermazioni in quest'ultima contenute, e ciò è sufficiente per ritenere non fondata la questione. Ma è necessario rinnovare l'invito al legislatore ad evitare iniziative le quali - anziché ridefinire e rinnovare complessivamente, secondo le ordinarie scansioni temporali dei cicli di bilancio, il quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, alla luce di mutamenti sopravvenuti nella situazione economica del Paese - si limitino ad estendere, di volta in volta, l'ambito temporale di precedenti manovre, sottraendo di fatto al confronto parlamentare la valutazione degli effetti complessivi di queste ultime. (Precedente citato: sentenza n. 141 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 681
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte