Parlamento - Immunità parlamentari - Opinioni espresse da un senatore per le quali è pendente processo civile - Deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione promosso dal Tribunale di Cosenza - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
È dichiarato ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, il [ricorso per] conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Cosenza, sez. seconda civ., in relazione alla deliberazione del Senato della Repubblica 16 settembre 2015, con cui è stata affermata l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse da Antonio Gentile (senatore all'epoca dei fatti) nei confronti di Franco Petramala, per le quali pende giudizio civile di risarcimento del danno. Sussistono i requisiti soggettivo e oggettivo per l'instaurazione del giudizio, in quanto sotto il primo profilo deve riconoscersi la legittimazione dell'organo giurisdizionale ricorrente a sollevare conflitto e quella del Senato ad esserne parte, sotto il secondo profilo il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'esercizio, ritenuto illegittimo per inesistenza dei relativi presupposti, del potere di ciascuna Camera parlamentare di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse dai propri membri.
I singoli organi giurisdizionali sono legittimati a sollevare conflitto tra poteri dello Stato, in quanto competenti, in posizione di piena indipendenza garantita dalla Costituzione, a dichiarare definitivamente, nell'esercizio delle proprie funzioni, la volontà del potere cui appartengono.
Il Senato della Repubblica è legittimato ad esser parte di conflitto tra poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all'applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost.