Esecuzione forzata - In genere - Sua ricomprensione nell'alveo della tutela giurisdizionale dei diritti - Disposizioni di carattere processuale incidenti su giudizi esecutivi pendenti - Esclusione della loro illegittimità costituzionale a condizione che sussistano disposizioni sostanziali che assicurino le ragioni fatte valere nelle procedure impedite. (Classif. 097001).
La garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti assicurata dall’art. 24 Cost. comprende la fase dell’esecuzione forzata, in quanto necessaria a rendere effettiva l’attuazione del provvedimento giudiziale.
Il vulnus all’art. 24 Cost. si ravvisa qualora il legislatore abbia operato una sostanziale vanificazione della via giurisdizionale, intesa quale mezzo al fine dell’attuazione di un preesistente diritto. Si può escludere l’illegittimità costituzionale di disposizioni di carattere processuale che incidano sui giudizi esecutivi pendenti soltanto in presenza di disposizioni di carattere sostanziale che, a loro volta, garantiscano, sia pure per una via diversa dalla esecuzione giudiziale, la sostanziale realizzazione delle ragioni fatte valere nelle procedure impedite. (Precedenti: S. 159/2023; S. 140/2022 - mass. 44837; S. 128/2021 - mass. 43960; S. 186/2013 - mass. 37216; S. 277/2012 - mass. 36751-36752; S. 364/2007 - mass. 31759; S. 522/2002; S. 321/1998).