Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Costituzione nel giudizio in via principale - Atto di costituzione del resistente - Richiesta di rigetto del ricorso senza argomentazioni illustrative - Ammissibilità.
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale (nella specie, avente ad oggetto gli artt. 6 e 7 della legge reg. Campania n. 20 del 2016), è ammissibile la costituzione effettuata dalla parte resistente limitandosi a chiedere il rigetto del ricorso, senza addurre alcuna argomentazione in ordine alle doglianze in esso prospettate.
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, l'art. 19, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - in base al quale l'atto di costituzione della parte resistente contiene le conclusioni e l'illustrazione delle stesse - mira a stimolare l'apporto argomentativo delle parti, senza che siano prefigurabili conseguenze sanzionatorie nel caso di mancata illustrazione delle conclusioni formulate. (Precedente citato: sentenza n. 64 del 2016).