Ordinanza 156/2017 (ECLI:IT:COST:2017:156)
Massima numero 39499
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  07/06/2017;  Decisione del  07/06/2017
Deposito del 04/07/2017; Pubblicazione in G. U. 12/07/2017
Massime associate alla pronuncia:  39500


Titolo
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Costituzione nel giudizio in via principale - Atto di costituzione del resistente - Richiesta di rigetto del ricorso senza argomentazioni illustrative - Ammissibilità.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale (nella specie, avente ad oggetto gli artt. 6 e 7 della legge reg. Campania n. 20 del 2016), è ammissibile la costituzione effettuata dalla parte resistente limitandosi a chiedere il rigetto del ricorso, senza addurre alcuna argomentazione in ordine alle doglianze in esso prospettate.

Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, l'art. 19, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - in base al quale l'atto di costituzione della parte resistente contiene le conclusioni e l'illustrazione delle stesse - mira a stimolare l'apporto argomentativo delle parti, senza che siano prefigurabili conseguenze sanzionatorie nel caso di mancata illustrazione delle conclusioni formulate. (Precedente citato: sentenza n. 64 del 2016).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  13/06/2016  n. 20  art. 6  co. 

legge della Regione Campania  13/06/2016  n. 20  art. 7  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 19    co. 3