Ordinanza 156/2017 (ECLI:IT:COST:2017:156)
Massima numero 39500
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  07/06/2017;  Decisione del  07/06/2017
Deposito del 04/07/2017; Pubblicazione in G. U. 12/07/2017
Massime associate alla pronuncia:  39499


Titolo
Ambiente - Norme della Regione Campania - Applicazione pianificata del fuoco prescritto - Previsione di sanzioni penali nei confronti dei responsabili di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi - Assoggettamento di alcuni interventi a comunicazione di apertura anziché a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo.

Testo

È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso accettata dalla Regione costituita in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 7 della legge reg. Campania n. 20 del 2016, promosso dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), m), e s), Cost., in relazione all'art. 19, commi 1, 3 e 6, della legge n. 241 del 1990. (Nella specie, la rinuncia è motivata da satisfattiva modifica delle norme impugnate).

Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina l'estinzione del processo.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  13/06/2016  n. 20  art. 6  co. 

legge della Regione Campania  13/06/2016  n. 20  art. 7  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  07/08/1990  n. 241  art. 19    co. 1  

legge  07/08/1990  n. 241  art. 19    co. 3  

legge  07/08/1990  n. 241  art. 19    co. 6  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 23