Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio in via principale - Deposito tardivo dell'atto - Inammissibilità dell'intervento.
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale avente ad oggetto l'art. 2, comma 1, lett. a), c) e d), della legge reg. Toscana n. 31 del 2016, è dichiarato inammissibile l'intervento della Confesercenti Toscana Nord - Sezione Federazione Italiana Imprese Balneari - FIBA, per la pregiudiziale e assorbente ragione che è avvenuto con atto depositato oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 4, comma 4, e richiamato dall'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 98 del 2017 e n. 242 del 2016).
Per costante giurisprudenza, il termine per intervenire nei giudizi costituzionali, stabilito dall'art. 4, comma 4, delle norme integrative (richiamato, per i giudizi in via principale, dal successivo art. 23 delle stesse norme integrative), ha natura perentoria.