Sentenza 157/2017 (ECLI:IT:COST:2017:157)
Massima numero 41242
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  23/05/2017;  Decisione del  23/05/2017
Deposito del 07/07/2017; Pubblicazione in G. U. 12/07/2017
Massime associate alla pronuncia:  41243  41244  41245  41246  41247


Titolo
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio in via principale - Deposito tardivo dell'atto - Inammissibilità dell'intervento.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale avente ad oggetto l'art. 2, comma 1, lett. a), c) e d), della legge reg. Toscana n. 31 del 2016, è dichiarato inammissibile l'intervento della Confesercenti Toscana Nord - Sezione Federazione Italiana Imprese Balneari - FIBA, per la pregiudiziale e assorbente ragione che è avvenuto con atto depositato oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 4, comma 4, e richiamato dall'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 98 del 2017 e n. 242 del 2016).

Per costante giurisprudenza, il termine per intervenire nei giudizi costituzionali, stabilito dall'art. 4, comma 4, delle norme integrative (richiamato, per i giudizi in via principale, dal successivo art. 23 delle stesse norme integrative), ha natura perentoria.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  09/05/2016  n. 31  art. 2  co. 1

legge della Regione Toscana  09/05/2016  n. 31  art. 2  co. 1

legge della Regione Toscana  09/05/2016  n. 31  art. 2  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 4  4

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 23