Sentenza 157/2017 (ECLI:IT:COST:2017:157)
Massima numero 41245
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  23/05/2017;  Decisione del  23/05/2017
Deposito del 07/07/2017; Pubblicazione in G. U. 12/07/2017
Massime associate alla pronuncia:  41242  41243  41244  41246  41247


Titolo
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Toscana - Procedura per il rinnovo delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative - Obbligo del subentrante di corrispondere un indennizzo al concessionario uscente - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - l'art. 2, comma 1, lett. c) e d), della legge reg. Toscana, n. 31 del 2016. La normativa regionale impugnata dal Governo - prevedendo che, alla scadenza del termine delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative di durata compresa tra sei e venti anni, l'ente concedente acquisisce il valore aziendale relativo all'impresa insistente sull'area oggetto di concessione e che al concessionario uscente è riconosciuto un indennizzo (pari al novanta per cento del valore aziendale di riferimento) a carico del concessionario subentrante - introduce evidenti novità, rispetto al codice della navigazione, nella regolamentazione delle situazioni patrimoniali conseguenti alla cessazione delle concessioni di cui trattasi, differenziando la disciplina della Regione resistente, in senso non pro-concorrenziale, da quella prevista per il resto del territorio nazionale e violando così la competenza esclusiva statale in materia di "tutela della concorrenza". Infatti, la previsione di cui alla citata lett. d) - che subordina il subentro nella concessione al previo integrale pagamento dell'indennizzo - incide sulle possibilità di accesso al mercato di riferimento e sulla uniforme regolamentazione di esso, potendo costituire, per le imprese diverse dal concessionario uscente, un disincentivo alla partecipazione al concorso che porta all'affidamento. L'inscindibile correlazione dei precetti normativi oggetto delle lett. c) e d) impone di riferire ad entrambe la dichiarazione di illegittimità costituzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 165 del 2014 e n. 288 del 2010).

La disciplina concernente il rilascio delle concessioni su beni demaniali marittimi investe diversi ambiti materiali, attribuiti alla competenza sia statale che regionale. La divaricazione tra titolarità dei beni demaniali e competenze amministrative inerenti alla gestione degli stessi rimane attuale, non essendo stati ancora adottati gli specifici decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiesti dal d.lgs. n. 85 del 2010 per l'individuazione dei singoli beni demaniali la cui titolarità è devoluta alle Regioni. (Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2017 e n. 22 del 2013).

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni demaniali marittime devono essere stabiliti nell'osservanza dei principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale; ambiti da ritenersi estranei, in via di principio, alle possibilità di intervento legislativo delle Regioni. (Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2017 e n. 213 del 2011).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  09/05/2016  n. 31  art. 2  co. 1

legge della Regione Toscana  09/05/2016  n. 31  art. 2  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte