Sentenza 157/2017 (ECLI:IT:COST:2017:157)
Massima numero 41247
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  23/05/2017;  Decisione del  23/05/2017
Deposito del 07/07/2017; Pubblicazione in G. U. 12/07/2017
Massime associate alla pronuncia:  41242  41243  41244  41245  41246


Titolo
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Toscana - Procedura per il rinnovo delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative - Obbligo dell'assegnatario di non affidare a terzi le attività oggetto della concessione, salvo che nelle ipotesi derogatorie espressamente previste - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Insussistenza - Inerenza della norma impugnata alle competenze regionali in materia di demanio marittimo - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. - dell'art. 2, comma 1, lett. a), della legge reg. Toscana n. 31 del 2016, che subordina il rilascio della concessione demaniale marittima all'impegno dell'assegnatario di non affidare a terzi le attività oggetto della concessione, salva la possibilità di affidamento in gestione delle attività secondarie e la sopravvenienza di gravi e comprovati motivi di impedimento alla conduzione diretta. La disposizione censurata non viola la competenza statale esclusiva in materia di "ordinamento civile", giacché la normativa contenuta negli artt. 45-bis e 46 cod. navig. - subordinando l'affidamento a terzi, consentito in linea di principio, alla preventiva autorizzazione (e dunque a valutazioni) dell'amministrazione chiamata alla gestione dell'area demaniale - attrae tali profili della vicenda concessoria nell'ambito del diritto pubblico. In tale cornice, la norma censurata si inserisce a pieno titolo nel perimetro delle competenze amministrative e di indirizzo ascritte alle Regioni in materia di demanio marittimo. Posto infatti che all'amministrazione competente spetta il potere di assentire l'affidamento a terzi, sia dell'attività principale sia di quelle secondarie ed accessorie, con la disposizione censurata la Regione ha esercitato, in via generale, le prerogative di sua pertinenza, restringendo a monte le possibilità di gestione indiretta delle iniziative economiche di rilievo principale legate all'area demaniale concessa in uso.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  09/05/2016  n. 31  art. 2  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

regio decreto  30/03/1942  n. 327  art. 45  bis

regio decreto  30/03/1942  n. 327  art. 46