Ordinanza 158/2017 (ECLI:IT:COST:2017:158)
Massima numero 39932
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
21/06/2017; Decisione del
21/06/2017
Deposito del 07/07/2017; Pubblicazione in G. U. 12/07/2017
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Sanzioni amministrative - Sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB per violazioni in materia di intermediazione finanziaria - Procedimento di opposizione davanti alla corte d'appello - Prevista decisione in camera di consiglio, anziché in udienza pubblica - Asserito carattere sostanzialmente penale delle predette sanzioni e conseguente denunciata violazione della pubblicità del processo equo garantita dalla CEDU - Ius superveniens modificativo della norma censurata - Restituzione degli atti ai rimettenti.
Sanzioni amministrative - Sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB per violazioni in materia di intermediazione finanziaria - Procedimento di opposizione davanti alla corte d'appello - Prevista decisione in camera di consiglio, anziché in udienza pubblica - Asserito carattere sostanzialmente penale delle predette sanzioni e conseguente denunciata violazione della pubblicità del processo equo garantita dalla CEDU - Ius superveniens modificativo della norma censurata - Restituzione degli atti ai rimettenti.
Testo
È ordinata la restituzione degli atti alle Corti d'appello di Genova e di Firenze perché valutino, specie ai fini della rilevanza, le conseguenze dello ius superveniens nei giudizi da cui provengono le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 7, del d.lgs. n. 58 del 1998, censurato - in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. e in relazione all'art. 6 CEDU - in quanto prevede che, sull'opposizione alle sanzioni amministrative in materia di intermediazione finanziaria, irrogate dal Governatore della Banca d'Italia e dalla CONSOB ai sensi dell'art. 190 del TUF, la Corte d'appello decida in camera di consiglio, anziché in udienza pubblica. Il sopravvenuto d.lgs. n. 72 del 2015 ha modificato la norma censurata, prevedendo in particolare che la discussione dell'opposizione ai provvedimenti sanzionatori avvenga in udienza pubblica (art. 5, comma 15) e stabilendo, con apposita norma transitoria, che "nei giudizi pendenti" alla data di entrata in vigore del medesimo d.lgs. le udienze "sono pubbliche" (art. 6, comma 8).
È ordinata la restituzione degli atti alle Corti d'appello di Genova e di Firenze perché valutino, specie ai fini della rilevanza, le conseguenze dello ius superveniens nei giudizi da cui provengono le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 7, del d.lgs. n. 58 del 1998, censurato - in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. e in relazione all'art. 6 CEDU - in quanto prevede che, sull'opposizione alle sanzioni amministrative in materia di intermediazione finanziaria, irrogate dal Governatore della Banca d'Italia e dalla CONSOB ai sensi dell'art. 190 del TUF, la Corte d'appello decida in camera di consiglio, anziché in udienza pubblica. Il sopravvenuto d.lgs. n. 72 del 2015 ha modificato la norma censurata, prevedendo in particolare che la discussione dell'opposizione ai provvedimenti sanzionatori avvenga in udienza pubblica (art. 5, comma 15) e stabilendo, con apposita norma transitoria, che "nei giudizi pendenti" alla data di entrata in vigore del medesimo d.lgs. le udienze "sono pubbliche" (art. 6, comma 8).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
24/02/1998
n. 58
art. 195
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 6