Ordinanza 159/2017 (ECLI:IT:COST:2017:159)
Massima numero 39501
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  21/06/2017;  Decisione del  21/06/2017
Deposito del 07/07/2017; Pubblicazione in G. U. 12/07/2017
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Ambiente - Norme della Provincia autonoma di Trento - Parchi e riserve naturali - Piano del Parco nazionale dello Stelvio - Portata pianificatoria e procedura di formazione e approvazione - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo.

Testo

È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso, accettata dalla Provincia autonoma costituita in giudizio - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge prov. Trento n. 11 del 2016 (che ha inserito l'art. 44-sexies nella legge prov. Trento n. 11 del 2007), promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione all'art. 12, comma 7, della legge n. 394 del 1991, nonché al principio di leale collaborazione. (Nella specie, la rinuncia è motivata da satisfattiva modifica della disposizione impugnata, medio tempore inapplicata).

Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del processo.



Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento  21/07/2016  n. 11  art. 9  co. 

legge della Provincia autonoma di Trento  23/05/2007  n. 11  art. 44  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  06/12/1991  n. 394  art. 12    co. 7  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 23