Ambiente - Norme della Provincia autonoma di Trento - Parchi e riserve naturali - Piano del Parco nazionale dello Stelvio - Portata pianificatoria e procedura di formazione e approvazione - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo.
È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso, accettata dalla Provincia autonoma costituita in giudizio - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge prov. Trento n. 11 del 2016 (che ha inserito l'art. 44-sexies nella legge prov. Trento n. 11 del 2007), promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione all'art. 12, comma 7, della legge n. 394 del 1991, nonché al principio di leale collaborazione. (Nella specie, la rinuncia è motivata da satisfattiva modifica della disposizione impugnata, medio tempore inapplicata).
Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del processo.