Esecuzione forzata - In genere - Enti del Servizio sanitario della Regione Calabria - Divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive - Reiterazione fino al 31 dicembre 2023, a esclusione dei crediti risarcitori da fatto illecito e retributivi da lavoro, in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2022 - Assenza di vincoli di destinazione della liquidità generata a beneficio dei creditori muniti di titolo, nonché di una definizione di una procedura di saldo o di percorsi di tutela alternativa - Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale, anche in executivis, e del principio della parità delle parti - Illegittimità costituzionale. (Classif. 097001).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 24 e 111, secondo comma, Cost., l’art. 2, comma 3-bis, del d.l. n. 169 del 2022, come conv., che ha posto fino al 31 dicembre 2023 il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria e stabilito, per lo stesso tempo, l’inefficacia dei pignoramenti già attuati. La disposizione censurata dal Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice dell’esecuzione, pur senza incidere sui crediti risarcitori da fatto illecito e retributivi da lavoro ha comunque svuotato di effettività, anche se per poco più di un anno e per motivi eccezionali, i titoli esecutivi giudiziali conseguiti nei confronti delle amministrazioni sanitarie e ha inciso significativamente sui giudizi esecutivi pendenti, senza stabilire un vincolo di destinazione sulla liquidità generata in favore della Regione Calabria (a beneficio dei creditori muniti di titolo) e senza aver fornito percorsi di tutela alternativa (tanto più necessari nel caso di specie, in cui la situazione di improcedibilità o di improseguibilità delle procedure esecutive, nonché di inefficacia dei pignoramenti si è protratta – salvo alcune finestre conseguenti alle pronunce di questa Corte – per più di tre anni), finendo per subordinare il pagamento dei fornitori a eventuali e discrezionali determinazioni amministrative. Il legislatore ha così creato una fattispecie di ius singulare che determina lo sbilanciamento delle posizioni processuali delle parti, esentando quella pubblica dagli effetti pregiudizievoli della condanna giudiziaria. (Precedenti: S. 228/2022 - mass. 45143; S. 168/2021 - mass. 44187; O. 78/2023).