Impiego pubblico - Norme della Regione Liguria - Trattamento di trasferta previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro - Riconoscimento al personale impegnato in attività di supporto diretto ai lavori dell'assemblea legislativa e al personale autista, in caso di protrazione in sede dell'orario di lavoro - Disciplina attinente ad un aspetto della retribuzione dei dipendenti regionali - Invasione della potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia "ordinamento civile" - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. - l'art. 8, comma 2, della legge reg. Liguria n. 8 del 2016, nella parte in cui inserisce l'art. 8-quater, secondo e terzo periodo, nella legge reg. Liguria n. 25 del 2006. La disposizione impugnata dal Governo - che riconosce il trattamento di trasferta previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro al personale impegnato nell'attività di supporto diretto ai lavori dell'Assemblea consiliare, se la seduta si protrae oltre le ore ventuno, e al personale autista, anche in caso di missioni inferiori alle otto ore, se il servizio termina dopo le ore ventidue - concerne un aspetto della retribuzione e, per tale assorbente profilo, incide sulla materia "ordinamento civile", riservata alla competenza esclusiva dello Stato, atteso che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, anche per il personale delle Regioni il rapporto di impiego è regolato dalla legge dello Stato e, in virtù del rinvio da questa operato, dalla contrattazione collettiva.
A seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego - operata dall'art. 2 della legge n. 421 del 1992, dall'art. 11, comma 4, della legge n. 59 del 1997 e dai decreti legislativi emanati in attuazione di dette leggi di delega) - la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti della pubblica amministrazione, inclusi quelli delle Regioni (art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001), è retta dal codice civile e dalla contrattazione collettiva (art. 2, comma 3, terzo e quarto periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001), e rientra pertanto nella materia "ordinamento civile" (art. 117, secondo comma, lett. l, Cost.), riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. (Precedenti citati: sentenze n. 72 del 2017, n. 211 del 2014, n. 61 del 2014, n. 286 del 2013, n. 225 del 2013, n. 290 del 2012, n. 215 del 2012, n. 339 del 2011, n. 77 del 2011, n. 332 del 2010 e n. 151 del 2010).