Ordinanza 162/2017 (ECLI:IT:COST:2017:162)
Massima numero 40319
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  07/06/2017;  Decisione del  07/06/2017
Deposito del 11/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Fallimento e procedure concorsuali - Procedimento per la dichiarazione di fallimento - Notificazione del ricorso (e del decreto di convocazione) all'imprenditore collettivo - Notifica eseguita presso la casa comunale, nell'impossibilità di effettuarla all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o al destinatario presso la sede legale - Perfezionamento con il solo deposito dell'atto, senza le ulteriori cautele richieste dall'art. 145 cod. proc. civ. per l'ordinaria notifica alle persone giuridiche - Denunciata irragionevole disparità di trattamento e violazione del diritto di difesa dell'impresa collettiva - Sopravvenuto rigetto di identiche censure - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, del r.d. n. 267 del 1942, come sostituito dall'art. 17, comma 1, lett. a), del d.l. 18 ottobre, n. 179 del 2012 (conv., con modif., nella legge n. 221 del 2012), censurato dalla Corte d'appello di Catanzaro, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui consente che la notifica del ricorso e del decreto di convocazione per la dichiarazione di fallimento di imprese esercitate in forma collettiva - quando non possa essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) né al destinatario presso la sede legale - si perfezioni con il solo deposito nella casa comunale, senza le ulteriori cautele previste dall'art. 145 cod. proc. civ. per le notifiche a persona giuridica (e cioè senza alcuna necessità di dare conto e notizia di tale incombente). Identica questione è stata dichiarata non fondata dalla sopravvenuta sentenza n. 146 del 2016 in riferimento ai medesimi parametri, in quanto la specialità e la complessità degli interessi (comuni ad una pluralità di operatori economici, ed anche di natura pubblica in ragione delle connotazioni soggettive del debitore e della dimensione oggettiva del debito), che il legislatore del 2012 ha inteso tutelare con l'introdotta semplificazione del procedimento notificatorio nell'ambito della procedura fallimentare, segnano l'innegabile diversità tra il suddetto procedimento e quello ordinario di notifica ex art. 145 cod. proc. civ.; ed in quanto il diritto di difesa, nella sua declinazione di conoscibilità, da parte del debitore, dell'attivazione del procedimento fallimentare a suo carico, è adeguatamente garantito dalla norma denunciata, proprio in ragione del predisposto duplice meccanismo di ricerca della società. (Precedente specifico citato: sentenza n. 146 del 2016).

Atti oggetto del giudizio

regio decreto  16/03/1942  n. 267  art. 15  co. 3

decreto-legge  18/10/2012  n. 179  art. 17  co. 1

legge  17/12/2012  n. 221  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte