Sanità pubblica - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Funzioni di educatore professionale sanitario - Possibilità di svolgimento anche per le figure professionali prive dei requisiti e dei titoli di studio richiesti dal regolamento del ministro della sanità n. 520 del 1990 - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo.
È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso accettata dalla Regione costituita in giudizio - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2016, nella parte in cui ha aggiunto il comma 10-ter all'art. 36 della legge regionale n. 6 del 2006, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 4 e 5 dello statuto speciale e 117, terzo comma, Cost. (Nella specie, la rinuncia è motivata da sopravvenuta abrogazione della norma oggetto di censura).
Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del processo.