Ordinanza 163/2017 (ECLI:IT:COST:2017:163)
Massima numero 39496
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  07/06/2017;  Decisione del  07/06/2017
Deposito del 11/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Funzioni di educatore professionale sanitario - Possibilità di svolgimento anche per le figure professionali prive dei requisiti e dei titoli di studio richiesti dal regolamento del ministro della sanità n. 520 del 1990 - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo.

Testo

È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso accettata dalla Regione costituita in giudizio - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2016, nella parte in cui ha aggiunto il comma 10-ter all'art. 36 della legge regionale n. 6 del 2006, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 4 e 5 dello statuto speciale e 117, terzo comma, Cost. (Nella specie, la rinuncia è motivata da sopravvenuta abrogazione della norma oggetto di censura).

Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del processo.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  01/06/2016  n. 9  art. 1  co. 3

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  31/03/2006  n. 6  art. 36  co. 10

Parametri costituzionali

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 5

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 23