Sentenza 164/2017 (ECLI:IT:COST:2017:164)
Massima numero 41566
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
03/04/2017; Decisione del
03/04/2017
Deposito del 12/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Questioni aventi ad oggetto norme soppressive di uffici giudiziari - Incidenza diretta sulla potestà di ius dicere dei giudici rimettenti - Sussistenza della rilevanza.
Rilevanza della questione incidentale - Questioni aventi ad oggetto norme soppressive di uffici giudiziari - Incidenza diretta sulla potestà di ius dicere dei giudici rimettenti - Sussistenza della rilevanza.
Testo
Nessun dubbio può sussistere - secondo l'ordinaria regola posta dall'art. 23 della legge n. 87 del 1953 - sulla rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale delle norme che abbiano disposto la soppressione di uffici giudiziari, dalle quali direttamente e immediatamente dipende la potestà di ius dicere dei giudici rimettenti. Ben può infatti ogni giudice, in limine litis, investire la Corte costituzionale della verifica di conformità a Costituzione delle disposizioni legislative che affermino, ovvero escludano, la sua legittimazione a trattare un determinato procedimento, rientrando detta facoltà nel suo potere-dovere di verificare la regolare costituzione dell'organo giudicante, anche in rapporto alla legittimità costituzionale delle norme che la disciplinano. (Precedenti citati: sentenze n. 237 del 2013 e n. 71 del 1975, ordinanza n. 258 del 2016).
Nessun dubbio può sussistere - secondo l'ordinaria regola posta dall'art. 23 della legge n. 87 del 1953 - sulla rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale delle norme che abbiano disposto la soppressione di uffici giudiziari, dalle quali direttamente e immediatamente dipende la potestà di ius dicere dei giudici rimettenti. Ben può infatti ogni giudice, in limine litis, investire la Corte costituzionale della verifica di conformità a Costituzione delle disposizioni legislative che affermino, ovvero escludano, la sua legittimazione a trattare un determinato procedimento, rientrando detta facoltà nel suo potere-dovere di verificare la regolare costituzione dell'organo giudicante, anche in rapporto alla legittimità costituzionale delle norme che la disciplinano. (Precedenti citati: sentenze n. 237 del 2013 e n. 71 del 1975, ordinanza n. 258 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23