Sentenza 164/2017 (ECLI:IT:COST:2017:164)
Massima numero 41568
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  03/04/2017;  Decisione del  03/04/2017
Deposito del 12/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Massime associate alla pronuncia:  41566  41567  41569  41570  41571  41572  41573


Titolo
Responsabilità civile - Riforma della responsabilità civile dello Stato e dei magistrati per i danni cagionati nell'esercizio della funzione giurisdizionale - Ampliamento dei casi in cui si configura responsabilità per colpa grave, con inclusione tra essi anche del "travisamento del fatto o delle prove" - Abolizione della fase preliminare (c.d. "filtro di ammissibilità") del giudizio risarcitorio nei confronti dello Stato - Obbligatorietà dell'esercizio dell'azione di rivalsa statuale - Avvio immediato del procedimento disciplinare nei confronti del magistrato - Possibilità di esecuzione della rivalsa mediante trattenuta di un terzo (anziché di un quinto) dello stipendio netto - Denunciata introduzione di una responsabilità "potenziale" dei giudici idonea a pregiudicare la serenità di giudizio, l'imparzialità, l'autonomia e l'indipendenza dei singoli magistrati - Difetto di rilevanza nei giudizi a quibus - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lett. a), b) e c), 3, comma 2, e 4 della legge n. 18 del 2015, e dell'art. 9, comma 1, della legge n. 117 del 1988, come modificato dall'art. 6 della legge n. 18 del 2015; degli artt. "4 e/o 7", 7 e 8, comma 3, della legge n. 117 del 1988, come modificati o sostituiti dalla legge n. 18 del 2015; degli artt. 4, comma 3, 7, 8, comma 3, e 9, comma 1, della legge n. 117 del 1988, come modificati o sostituiti dalla legge n. 18 del 2015, e dell'art. 3, comma 2, della legge n. 18 del 2015; e dell'art. 2, commi 2 e 3, della legge n. 117 del 1988, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della legge n. 18 del 2015, censurati dai Tribunali di Verona, di Treviso, di Catania e di Enna - in riferimento, complessivamente, agli artt. 3, 24, 25, 25, primo comma, 28, 81, terzo comma, 101, 101, secondo comma, "101 e seguenti", "101-113", 104, 104, primo comma, 107, terzo comma, 111, 111, secondo comma, 113 e 134 Cost. - nelle parti in cui, modificando la disciplina della responsabilità civile dei magistrati, includono tra le ipotesi di colpa grave il "travisamento del fatto o delle prove" e la "violazione manifesta" della legge nell'interpretazione di norme di diritto e nella valutazione del fatto e delle prove, introducono la "colpa grave" del magistrato che non si conformi a pronunce interpretative di rigetto rese dalla Corte costituzionale in un diverso procedimento, consentono di agire per il risarcimento quando il grado di giudizio in cui si è verificato il fatto dannoso non si sia concluso nel termine di tre anni, rendono obbligatorio l'esercizio dell'azione di rivalsa statuale, aboliscono la fase preliminare (c.d. "filtro di ammissibilità") dell'azione risarcitoria, comportano l'avvio immediato del procedimento disciplinare nei confronti del magistrato, consentono - in esecuzione della rivalsa - la trattenuta sullo stipendio fino a un terzo, anziché fino a un quinto. A differenza degli incidenti scrutinati dalla sentenza n. 18 del 1989, le odierne questioni delineano la semplice e sola "potenzialità" dell'evenienza di una responsabilità civile dello Stato (e della successiva, eventuale, azione di rivalsa nei confronti del magistrato) connessa ai provvedimenti che i rimettenti sono chiamati ad adottare in giudizi aventi altro oggetto, risultando perciò prive della necessaria relazione di "dipendenza funzionale" con il giudizio a quo. Esse, inoltre, sono state delibate a prescindere da qualsiasi considerazione circa una loro diretta incidenza sullo statuto di autonomia e di indipendenza dei magistrati, tale da condizionare strutturalmente e funzionalmente lo ius dicere, ma facendo esclusivo riferimento alle sue modalità di esercizio. Né rileva che tali modalità possano costituire elementi variamente perturbatori della condizione psicologica di questo o quel magistrato.



Atti oggetto del giudizio

legge  27/02/2015  n. 18  art. 2  co. 1

legge  13/04/1988  n. 117  art. 2  co. 1

legge  27/02/2015  n. 18  art. 2  co. 1

legge  13/04/1988  n. 117  art. 2  co. 2

legge  27/02/2015  n. 18  art. 2  co. 1

legge  13/04/1988  n. 117  art. 2  co. 3

legge  13/04/1988  n. 117  art. 2  co. 3

legge  27/02/2015  n. 18  art. 3  co. 2

legge  13/04/1988  n. 117  art. 2  co. 

legge  27/02/2015  n. 18  art. 4  co. 

legge  13/04/1988  n. 117  art. 7  co. 

legge  13/04/1988  n. 117  art. 4  co. 

legge  27/02/2015  n. 18  art. 3  co. 

legge  13/04/1988  n. 117  art. 7  co. 

legge  27/02/2015  n. 18  art. 4  co. 

legge  13/04/1988  n. 117  art. 8  co. 3

legge  27/02/2015  n. 18  art. 5  co. 

legge  13/04/1988  n. 117  art. 9  co. 1

legge  27/02/2015  n. 18  art. 6  co. 1

legge  13/04/1988  n. 117  art. 2  co. 2

legge  27/02/2015  n. 18  art.   co. 

legge  13/04/1988  n. 117  art. 2  co. 3

legge  27/02/2015  n. 18  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 28

Costituzione  art. 81  co. 3

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 104

Costituzione  art. 107  co. 3

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 113

Costituzione  art. 134

Altri parametri e norme interposte