Sentenza 164/2017 (ECLI:IT:COST:2017:164)
Massima numero 41569
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
03/04/2017; Decisione del
03/04/2017
Deposito del 12/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Questione influente sulle modalità procedurali di verifica dell'eventuale inammissibilità della domanda risarcitoria proposta nel giudizio a quo - Sussistenza della rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Rilevanza della questione incidentale - Questione influente sulle modalità procedurali di verifica dell'eventuale inammissibilità della domanda risarcitoria proposta nel giudizio a quo - Sussistenza della rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di rilevanza - delle questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge n. 18 del 2015, che, abrogando l'art. 5 della legge n. 117 del 1988, ha eliminato il c.d. "filtro" di ammissibilità della domanda risarcitoria nei confronti dello Stato per il ristoro dei danni conseguenti all'esercizio delle funzioni giudiziarie. Anche qualora nel giudizio a quo una ragione di inammissibilità della domanda fosse immediatamente riscontrabile da parte del tribunale rimettente, cui il giudice istruttore erroneamente ha rimesso la causa, le questioni comunque inciderebbero sulle modalità procedurali della relativa verifica, che l'abrogato art. 5 regolava con disciplina ad hoc, allo stato non più applicabile, e che il collegio rimettente mira per l'appunto a ripristinare, tramite la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma meramente abrogatrice.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di rilevanza - delle questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge n. 18 del 2015, che, abrogando l'art. 5 della legge n. 117 del 1988, ha eliminato il c.d. "filtro" di ammissibilità della domanda risarcitoria nei confronti dello Stato per il ristoro dei danni conseguenti all'esercizio delle funzioni giudiziarie. Anche qualora nel giudizio a quo una ragione di inammissibilità della domanda fosse immediatamente riscontrabile da parte del tribunale rimettente, cui il giudice istruttore erroneamente ha rimesso la causa, le questioni comunque inciderebbero sulle modalità procedurali della relativa verifica, che l'abrogato art. 5 regolava con disciplina ad hoc, allo stato non più applicabile, e che il collegio rimettente mira per l'appunto a ripristinare, tramite la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma meramente abrogatrice.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/02/2015
n. 18
art. 3
co. 2
legge
13/04/1988
n. 117
art. 5
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte