Sentenza 164/2017 (ECLI:IT:COST:2017:164)
Massima numero 41570
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  03/04/2017;  Decisione del  03/04/2017
Deposito del 12/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Massime associate alla pronuncia:  41566  41567  41568  41569  41571  41572  41573


Titolo
Responsabilità civile - Riforma della responsabilità civile dello Stato e dei magistrati per i danni cagionati nell'esercizio della funzione giurisdizionale - Abolizione del c.d. "filtro di ammissibilità" dell'azione risarcitoria nei confronti dello Stato - Denunciata violazione dei principi di indipendenza e autonomia della magistratura e di terzietà e imparzialità del giudice - Insussistenza - Carattere non costituzionalmente obbligato del meccanismo di filtro - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge n. 18 del 2015, censurato dal Tribunale di Genova - in riferimento agli artt. 101, 104 e 111 Cost. - in quanto, abrogando l'art. 5 della legge n. 117 del 1988, ha eliminato il c.d. "filtro di ammissibilità" della domanda risarcitoria nei confronti dello Stato per il ristoro dei danni conseguenti all'esercizio delle funzioni giudiziarie. La legge n. 18 del 2015 ha operato un nuovo bilanciamento tra il diritto del soggetto ingiustamente danneggiato da provvedimento giudiziario al ristoro del pregiudizio patito e l'esigenza di salvaguardia delle funzioni giudiziarie da possibili condizionamenti, fondamentalmente introducendo una più netta divaricazione tra la responsabilità civile dello Stato nei confronti del danneggiato e la responsabilità civile del singolo magistrato e ampliando il perimetro della prima a prescindere dai confini, più ristretti, della seconda. La scelta legislativa di abolire il c.d. "filtro di ammissibilità" si colloca nella cornice di tale rinnovato bilanciamento e risulta funzionale al nuovo impianto normativo, specie se riguardata alla luce dei principi (di "giustiziabilità", "effettività" ed "equivalenza" della pretesa risarcitoria del danneggiato) affermati dalla Corte UE. Non è costituzionalmente necessario, infatti, che, per bilanciare i contrapposti interessi, sia prevista una delibazione preliminare dell'ammissibilità della domanda contro lo Stato, quale strumento indefettibile di protezione dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. Tale esigenza può essere soddisfatta dal legislatore - come è accaduto con la legge n. 18 del 2015 - per un verso, mediante il mantenimento del divieto dell'azione diretta contro il magistrato e con la netta separazione dei due ambiti di responsabilità, dello Stato e del giudice; per altro verso, con la previsione di presupposti autonomi e più restrittivi per la responsabilità del singolo magistrato, attivabile, in via di rivalsa, solo se e dopo che lo Stato sia rimasto soccombente nel giudizio di danno; per altro verso ancora, tramite il mantenimento di un limite della misura della rivalsa. Esclusa l'indispensabilità del "filtro", deve anche escludersi la prospettata violazione dei principi di indipendenza e autonomia della magistratura e di terzietà e imparzialità del giudice. (Precedenti citati: sentenze n. 468 del 1990, n. 18 del 1989, n. 26 del 1987 e n. 2 del 1968).

Atti oggetto del giudizio

legge  27/02/2015  n. 18  art. 3  co. 2

legge  13/04/1988  n. 117  art. 5  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 104

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte