Sentenza 164/2017 (ECLI:IT:COST:2017:164)
Massima numero 41570
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
03/04/2017; Decisione del
03/04/2017
Deposito del 12/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Responsabilità civile - Riforma della responsabilità civile dello Stato e dei magistrati per i danni cagionati nell'esercizio della funzione giurisdizionale - Abolizione del c.d. "filtro di ammissibilità" dell'azione risarcitoria nei confronti dello Stato - Denunciata violazione dei principi di indipendenza e autonomia della magistratura e di terzietà e imparzialità del giudice - Insussistenza - Carattere non costituzionalmente obbligato del meccanismo di filtro - Non fondatezza delle questioni.
Responsabilità civile - Riforma della responsabilità civile dello Stato e dei magistrati per i danni cagionati nell'esercizio della funzione giurisdizionale - Abolizione del c.d. "filtro di ammissibilità" dell'azione risarcitoria nei confronti dello Stato - Denunciata violazione dei principi di indipendenza e autonomia della magistratura e di terzietà e imparzialità del giudice - Insussistenza - Carattere non costituzionalmente obbligato del meccanismo di filtro - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge n. 18 del 2015, censurato dal Tribunale di Genova - in riferimento agli artt. 101, 104 e 111 Cost. - in quanto, abrogando l'art. 5 della legge n. 117 del 1988, ha eliminato il c.d. "filtro di ammissibilità" della domanda risarcitoria nei confronti dello Stato per il ristoro dei danni conseguenti all'esercizio delle funzioni giudiziarie. La legge n. 18 del 2015 ha operato un nuovo bilanciamento tra il diritto del soggetto ingiustamente danneggiato da provvedimento giudiziario al ristoro del pregiudizio patito e l'esigenza di salvaguardia delle funzioni giudiziarie da possibili condizionamenti, fondamentalmente introducendo una più netta divaricazione tra la responsabilità civile dello Stato nei confronti del danneggiato e la responsabilità civile del singolo magistrato e ampliando il perimetro della prima a prescindere dai confini, più ristretti, della seconda. La scelta legislativa di abolire il c.d. "filtro di ammissibilità" si colloca nella cornice di tale rinnovato bilanciamento e risulta funzionale al nuovo impianto normativo, specie se riguardata alla luce dei principi (di "giustiziabilità", "effettività" ed "equivalenza" della pretesa risarcitoria del danneggiato) affermati dalla Corte UE. Non è costituzionalmente necessario, infatti, che, per bilanciare i contrapposti interessi, sia prevista una delibazione preliminare dell'ammissibilità della domanda contro lo Stato, quale strumento indefettibile di protezione dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. Tale esigenza può essere soddisfatta dal legislatore - come è accaduto con la legge n. 18 del 2015 - per un verso, mediante il mantenimento del divieto dell'azione diretta contro il magistrato e con la netta separazione dei due ambiti di responsabilità, dello Stato e del giudice; per altro verso, con la previsione di presupposti autonomi e più restrittivi per la responsabilità del singolo magistrato, attivabile, in via di rivalsa, solo se e dopo che lo Stato sia rimasto soccombente nel giudizio di danno; per altro verso ancora, tramite il mantenimento di un limite della misura della rivalsa. Esclusa l'indispensabilità del "filtro", deve anche escludersi la prospettata violazione dei principi di indipendenza e autonomia della magistratura e di terzietà e imparzialità del giudice. (Precedenti citati: sentenze n. 468 del 1990, n. 18 del 1989, n. 26 del 1987 e n. 2 del 1968).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge n. 18 del 2015, censurato dal Tribunale di Genova - in riferimento agli artt. 101, 104 e 111 Cost. - in quanto, abrogando l'art. 5 della legge n. 117 del 1988, ha eliminato il c.d. "filtro di ammissibilità" della domanda risarcitoria nei confronti dello Stato per il ristoro dei danni conseguenti all'esercizio delle funzioni giudiziarie. La legge n. 18 del 2015 ha operato un nuovo bilanciamento tra il diritto del soggetto ingiustamente danneggiato da provvedimento giudiziario al ristoro del pregiudizio patito e l'esigenza di salvaguardia delle funzioni giudiziarie da possibili condizionamenti, fondamentalmente introducendo una più netta divaricazione tra la responsabilità civile dello Stato nei confronti del danneggiato e la responsabilità civile del singolo magistrato e ampliando il perimetro della prima a prescindere dai confini, più ristretti, della seconda. La scelta legislativa di abolire il c.d. "filtro di ammissibilità" si colloca nella cornice di tale rinnovato bilanciamento e risulta funzionale al nuovo impianto normativo, specie se riguardata alla luce dei principi (di "giustiziabilità", "effettività" ed "equivalenza" della pretesa risarcitoria del danneggiato) affermati dalla Corte UE. Non è costituzionalmente necessario, infatti, che, per bilanciare i contrapposti interessi, sia prevista una delibazione preliminare dell'ammissibilità della domanda contro lo Stato, quale strumento indefettibile di protezione dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. Tale esigenza può essere soddisfatta dal legislatore - come è accaduto con la legge n. 18 del 2015 - per un verso, mediante il mantenimento del divieto dell'azione diretta contro il magistrato e con la netta separazione dei due ambiti di responsabilità, dello Stato e del giudice; per altro verso, con la previsione di presupposti autonomi e più restrittivi per la responsabilità del singolo magistrato, attivabile, in via di rivalsa, solo se e dopo che lo Stato sia rimasto soccombente nel giudizio di danno; per altro verso ancora, tramite il mantenimento di un limite della misura della rivalsa. Esclusa l'indispensabilità del "filtro", deve anche escludersi la prospettata violazione dei principi di indipendenza e autonomia della magistratura e di terzietà e imparzialità del giudice. (Precedenti citati: sentenze n. 468 del 1990, n. 18 del 1989, n. 26 del 1987 e n. 2 del 1968).
Atti oggetto del giudizio
legge
27/02/2015
n. 18
art. 3
co. 2
legge
13/04/1988
n. 117
art. 5
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte