Sentenza 164/2017 (ECLI:IT:COST:2017:164)
Massima numero 41571
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
03/04/2017; Decisione del
03/04/2017
Deposito del 12/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Responsabilità civile - Riforma della responsabilità civile dello Stato e dei magistrati per i danni cagionati nell'esercizio della funzione giurisdizionale - Abolizione del c.d. "filtro di ammissibilità" dell'azione risarcitoria nei confronti dello Stato - Denunciata irragionevolezza intrinseca e violazione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento - Insussistenza - Eterogeneità del meccanismo abrogato rispetto agli strumenti deflattivi delle impugnazioni - Non fondatezza delle questioni.
Responsabilità civile - Riforma della responsabilità civile dello Stato e dei magistrati per i danni cagionati nell'esercizio della funzione giurisdizionale - Abolizione del c.d. "filtro di ammissibilità" dell'azione risarcitoria nei confronti dello Stato - Denunciata irragionevolezza intrinseca e violazione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento - Insussistenza - Eterogeneità del meccanismo abrogato rispetto agli strumenti deflattivi delle impugnazioni - Non fondatezza delle questioni.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge n. 18 del 2015, sollevata dal Tribunale di Genova in riferimento all'art. 3 Cost. La disposizione censurata - che, abrogando l'art. 5 della legge n. 117 del 1988, ha eliminato il c.d. "filtro di ammissibilità" della domanda risarcitoria nei confronti dello Stato per il ristoro dei danni conseguenti all'esercizio delle funzioni giudiziarie - non è intrinsecamente irragionevole né viola il principio di eguaglianza in raffronto alle pronunce semplificate di inammissibilità introdotte dal legislatore nel regime delle impugnazioni ordinarie, atteso che l'abrogato filtro di ammissibilità riguardava invece i giudizi di primo grado, la cui disciplina generale non contempla analoghi meccanismi; e ciò a prescindere dalla diversità di scopi degli istituti e dalla discrezionalità di cui gode il legislatore nelle scelte in materia processuale, il cui limite della manifesta irragionevolezza non risulta comunque travalicato, né in senso assoluto, né per comparazione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge n. 18 del 2015, sollevata dal Tribunale di Genova in riferimento all'art. 3 Cost. La disposizione censurata - che, abrogando l'art. 5 della legge n. 117 del 1988, ha eliminato il c.d. "filtro di ammissibilità" della domanda risarcitoria nei confronti dello Stato per il ristoro dei danni conseguenti all'esercizio delle funzioni giudiziarie - non è intrinsecamente irragionevole né viola il principio di eguaglianza in raffronto alle pronunce semplificate di inammissibilità introdotte dal legislatore nel regime delle impugnazioni ordinarie, atteso che l'abrogato filtro di ammissibilità riguardava invece i giudizi di primo grado, la cui disciplina generale non contempla analoghi meccanismi; e ciò a prescindere dalla diversità di scopi degli istituti e dalla discrezionalità di cui gode il legislatore nelle scelte in materia processuale, il cui limite della manifesta irragionevolezza non risulta comunque travalicato, né in senso assoluto, né per comparazione.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/02/2015
n. 18
art. 3
co. 2
legge
13/04/1988
n. 117
art. 5
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte