Sentenza 164/2017 (ECLI:IT:COST:2017:164)
Massima numero 41572
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
03/04/2017; Decisione del
03/04/2017
Deposito del 12/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Responsabilità civile - Riforma della responsabilità civile dello Stato e dei magistrati per i danni cagionati nell'esercizio della funzione giurisdizionale - Abolizione del c.d. "filtro di ammissibilità" dell'azione risarcitoria nei confronti dello Stato - Denunciata violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Responsabilità civile - Riforma della responsabilità civile dello Stato e dei magistrati per i danni cagionati nell'esercizio della funzione giurisdizionale - Abolizione del c.d. "filtro di ammissibilità" dell'azione risarcitoria nei confronti dello Stato - Denunciata violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge n. 18 del 2015, sollevata dal Tribunale di Genova in riferimento all'art. 25 Cost. La disposizione censurata - che, abrogando l'art. 5 della legge n. 117 del 1988, ha eliminato il c.d. "filtro di ammissibilità" della domanda risarcitoria nei confronti dello Stato per il ristoro dei danni conseguenti all'esercizio delle funzioni giudiziarie - non viola il principio del giudice naturale precostituito per legge, giacché, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'eventuale pendenza della causa di danno contro lo Stato non costituisce motivo di astensione o ricusazione del giudice autore del provvedimento, neppure se questi intervenga nel giudizio risarcitorio pendente, non essendovi un rapporto diretto tra la parte e il magistrato, che valga a qualificare il secondo come debitore - anche solo potenziale - della prima.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge n. 18 del 2015, sollevata dal Tribunale di Genova in riferimento all'art. 25 Cost. La disposizione censurata - che, abrogando l'art. 5 della legge n. 117 del 1988, ha eliminato il c.d. "filtro di ammissibilità" della domanda risarcitoria nei confronti dello Stato per il ristoro dei danni conseguenti all'esercizio delle funzioni giudiziarie - non viola il principio del giudice naturale precostituito per legge, giacché, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'eventuale pendenza della causa di danno contro lo Stato non costituisce motivo di astensione o ricusazione del giudice autore del provvedimento, neppure se questi intervenga nel giudizio risarcitorio pendente, non essendovi un rapporto diretto tra la parte e il magistrato, che valga a qualificare il secondo come debitore - anche solo potenziale - della prima.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/02/2015
n. 18
art. 3
co. 2
legge
13/04/1988
n. 117
art. 5
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte