Sentenza 164/2017 (ECLI:IT:COST:2017:164)
Massima numero 41573
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
03/04/2017; Decisione del
03/04/2017
Deposito del 12/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Responsabilità civile - Riforma della responsabilità civile dello Stato e dei magistrati per i danni cagionati nell'esercizio della funzione giurisdizionale - Abolizione del c.d. "filtro di ammissibilità" dell'azione risarcitoria nei confronti dello Stato - Denunciata violazione del principio della ragionevole durata del processo - Precarietà logica della premessa argomentativa - Non fondatezza delle questioni.
Responsabilità civile - Riforma della responsabilità civile dello Stato e dei magistrati per i danni cagionati nell'esercizio della funzione giurisdizionale - Abolizione del c.d. "filtro di ammissibilità" dell'azione risarcitoria nei confronti dello Stato - Denunciata violazione del principio della ragionevole durata del processo - Precarietà logica della premessa argomentativa - Non fondatezza delle questioni.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge n. 18 del 2015, censurato dal Tribunale di Genova - in riferimento all'art. 111 Cost., sotto il profilo della violazione della ragionevole durata del giudizio - in quanto, abrogando l'art. 5 della legge n. 117 del 1988, ha eliminato il c.d. "filtro di ammissibilità" della domanda risarcitoria nei confronti dello Stato per il ristoro dei danni conseguenti all'esercizio delle funzioni giudiziarie. Il dubbio di incostituzionalità è motivato dall'assunto che, abolito il filtro preliminare, i tempi per pervenire ad una pronuncia sull'ammissibilità sono quelli, di "lunghezza eccessiva ed irragionevole", del processo ordinario, ma lo stesso dubbio dovrebbe allora inerire a tutti i giudizi civili ordinari se non preceduti da meccanismi di preliminare delibazione della domanda simili a quello abrogato, ciò che rende di evidente precarietà logica la premessa argomentativa del rimettente.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge n. 18 del 2015, censurato dal Tribunale di Genova - in riferimento all'art. 111 Cost., sotto il profilo della violazione della ragionevole durata del giudizio - in quanto, abrogando l'art. 5 della legge n. 117 del 1988, ha eliminato il c.d. "filtro di ammissibilità" della domanda risarcitoria nei confronti dello Stato per il ristoro dei danni conseguenti all'esercizio delle funzioni giudiziarie. Il dubbio di incostituzionalità è motivato dall'assunto che, abolito il filtro preliminare, i tempi per pervenire ad una pronuncia sull'ammissibilità sono quelli, di "lunghezza eccessiva ed irragionevole", del processo ordinario, ma lo stesso dubbio dovrebbe allora inerire a tutti i giudizi civili ordinari se non preceduti da meccanismi di preliminare delibazione della domanda simili a quello abrogato, ciò che rende di evidente precarietà logica la premessa argomentativa del rimettente.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/02/2015
n. 18
art. 3
co. 2
legge
13/04/1988
n. 117
art. 5
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte