Sentenza 165/2017 (ECLI:IT:COST:2017:165)
Massima numero 41478
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  09/05/2017;  Decisione del  09/05/2017
Deposito del 12/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Massime associate alla pronuncia:  41479


Titolo
Thema decidendum - Oggetto della questione di legittimità costituzionale - Delimitazione in base alle indicazioni e alle censure presenti nel ricorso introduttivo - Possibilità di allargamento per effetto delle memorie di parte - Esclusione.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Puglia avverso l'art. 1, comma 108, ultimo periodo, della legge n. 208 del 2015, non è oggetto di censura - né rientra, quindi, nel thema decidendum - la scelta contenuta nella prima parte dello stesso comma 108, secondo la quale gli oneri relativi al credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali negli anni dal 2016 al 2019, riconosciuto dal precedente comma 98 alle piccole e medie imprese attive nel Mezzogiorno d'Italia, devono essere in parte coperti attraverso le risorse dei programmi operativi relativi al FESR 2014/2020 delle Regioni in cui si applica l'incentivo.

L'oggetto delle questioni di legittimità costituzionale in via principale non può subire allargamenti per effetto delle memorie successivamente depositate dalle parti. (Precedenti citati: sentenze n. 272 del 2016, n. 202 del 2016 e n. 145 del 2016).



Atti oggetto del giudizio

legge  28/12/2015  n. 208  art. 1  co. 108

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte