Sentenza 165/2017 (ECLI:IT:COST:2017:165)
Massima numero 41479
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
09/05/2017; Decisione del
09/05/2017
Deposito del 12/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Massime associate alla pronuncia:
41478
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Copertura degli oneri relativi al credito d'imposta attribuito alle imprese del Mezzogiorno per l'acquisizione di beni strumentali negli anni dal 2016 al 2019 - Risorse anticipate dal "fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie" - Reintegrazione a valere sui successivi accrediti disposti dallo Stato e dall'Unione europea nell'ambito dei programmi operativi delle Regioni (POR) 2014/2020 - Ricorso della Regione Puglia - Denunciato "storno" di risorse del POR, violazione del principio del legittimo affidamento, anche nella sua dimensione europea, compromissione dell'autonomia amministrativa e finanziaria regionale e dell'erogazione dei servizi essenziali - Insussistenza dei vizi denunciati - Non fondatezza delle questioni.
Bilancio e contabilità pubblica - Copertura degli oneri relativi al credito d'imposta attribuito alle imprese del Mezzogiorno per l'acquisizione di beni strumentali negli anni dal 2016 al 2019 - Risorse anticipate dal "fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie" - Reintegrazione a valere sui successivi accrediti disposti dallo Stato e dall'Unione europea nell'ambito dei programmi operativi delle Regioni (POR) 2014/2020 - Ricorso della Regione Puglia - Denunciato "storno" di risorse del POR, violazione del principio del legittimo affidamento, anche nella sua dimensione europea, compromissione dell'autonomia amministrativa e finanziaria regionale e dell'erogazione dei servizi essenziali - Insussistenza dei vizi denunciati - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - proposte dalla Regione Puglia in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 11, 97, 117, primo, terzo e quarto comma, 118 e 119, primo e quarto comma, Cost. - dell'art. 1, comma 108, ultimo periodo, della legge n. 208 del 2015, secondo cui le risorse anticipate dal "fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie" ai fini della copertura contabile del credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali negli anni dal 2016 al 2019, riconosciuto dal precedente comma 98 alle piccole e medie imprese di alcune Regioni, sono reintegrate al fondo a valere sui successivi accrediti disposti dallo Stato e dall'Unione europea nell'ambito dei programmi operativi relativi al FESR 2014/2020 delle Regioni in cui si applica l'incentivo. La ricorrente non ha impugnato la prima parte del comma 108, la quale stabilisce che gli oneri relativi al credito d'imposta siano coperti attraverso le risorse del POR, e non può dunque lamentare che dalla censurata reintegrazione di quanto anticipato dal fondo di rotazione derivi alcuno "storno" di risorse del POR. Del resto, dall'invocata caducazione della sola reintegrazione deriverebbe che la spesa per il riconoscimento dei crediti d'imposta graverebbe definitivamente sul fondo di rotazione, cessando di trovare la copertura costituzionalmente dovuta. Né l'anticipazione a carico del fondo impedisce il rimborso di altre spese sostenute dalla ricorrente a carico del POR 2014-2020, poiché il fondo di rotazione attinge all'insieme delle "disponibilità" attribuitegli dall'art. 5 della legge n. 183 del 1987, e può pertanto sostenere l'anticipazione contabile per il credito di imposta senza alcuna necessità di stornare a tal fine i rimborsi che l'UE e lo Stato riconoscono alla Regione per operazioni, diverse dal credito di imposta, comunque eseguite nell'ambito del POR 2014-2020. Non vi è in definitiva alcuna correlazione tra le disponibilità finanziarie impiegate dal fondo ai fini dell'anticipazione contabile, e le risorse assegnate e già impiegate dalla Regione per operazioni diverse dal credito di imposta. È comunque decisivo che le disponibilità finanziarie del fondo impiegate per le anticipazioni devono essere reintegrate, sicché l'operazione in questione non potrebbe in alcun modo determinare per la Regione un pregiudizio di carattere definitivo.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - proposte dalla Regione Puglia in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 11, 97, 117, primo, terzo e quarto comma, 118 e 119, primo e quarto comma, Cost. - dell'art. 1, comma 108, ultimo periodo, della legge n. 208 del 2015, secondo cui le risorse anticipate dal "fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie" ai fini della copertura contabile del credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali negli anni dal 2016 al 2019, riconosciuto dal precedente comma 98 alle piccole e medie imprese di alcune Regioni, sono reintegrate al fondo a valere sui successivi accrediti disposti dallo Stato e dall'Unione europea nell'ambito dei programmi operativi relativi al FESR 2014/2020 delle Regioni in cui si applica l'incentivo. La ricorrente non ha impugnato la prima parte del comma 108, la quale stabilisce che gli oneri relativi al credito d'imposta siano coperti attraverso le risorse del POR, e non può dunque lamentare che dalla censurata reintegrazione di quanto anticipato dal fondo di rotazione derivi alcuno "storno" di risorse del POR. Del resto, dall'invocata caducazione della sola reintegrazione deriverebbe che la spesa per il riconoscimento dei crediti d'imposta graverebbe definitivamente sul fondo di rotazione, cessando di trovare la copertura costituzionalmente dovuta. Né l'anticipazione a carico del fondo impedisce il rimborso di altre spese sostenute dalla ricorrente a carico del POR 2014-2020, poiché il fondo di rotazione attinge all'insieme delle "disponibilità" attribuitegli dall'art. 5 della legge n. 183 del 1987, e può pertanto sostenere l'anticipazione contabile per il credito di imposta senza alcuna necessità di stornare a tal fine i rimborsi che l'UE e lo Stato riconoscono alla Regione per operazioni, diverse dal credito di imposta, comunque eseguite nell'ambito del POR 2014-2020. Non vi è in definitiva alcuna correlazione tra le disponibilità finanziarie impiegate dal fondo ai fini dell'anticipazione contabile, e le risorse assegnate e già impiegate dalla Regione per operazioni diverse dal credito di imposta. È comunque decisivo che le disponibilità finanziarie del fondo impiegate per le anticipazioni devono essere reintegrate, sicché l'operazione in questione non potrebbe in alcun modo determinare per la Regione un pregiudizio di carattere definitivo.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 108
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
co. 1
Costituzione
art. 119
co. 4
Altri parametri e norme interposte