Sentenza 166/2017 (ECLI:IT:COST:2017:166)
Massima numero 39868
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
20/06/2017; Decisione del
20/06/2017
Deposito del 12/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Previdenza - Pensioni dei lavoratori migranti in Svizzera - Determinazione della retribuzione pensionabile per i periodi di lavoro all'estero - Moltiplicazione per cento dell'importo dei contributi (versati agli enti previdenziali del paese estero e) trasferiti in Italia e divisione del risultato per l'aliquota contributiva in vigore in Italia nel medesimo periodo - Criterio retroattivamente previsto con norma di interpretazione autentica - Riduzione, per effetto d'esso, delle c.d. "pensioni svizzere" - Denunciata violazione, affermata dalla Corte EDU con la sentenza "Stefanetti", del principio dell'equo processo e della garanzia del "bene" credito pensionistico - Riferibilità della evocata pronuncia ad una circoscritta area di situazioni incompatibili con i parametri convenzionali e costituzionali - Spettanza alla discrezionalità legislativa della necessaria individuazione di una soglia (fissa o proporzionale) e di un non superabile limite di riducibilità delle "pensioni svizzere" - Inammissibilità, allo Stato, della questione - Monito al legislatore a non protrarre la sua inerzia.
Previdenza - Pensioni dei lavoratori migranti in Svizzera - Determinazione della retribuzione pensionabile per i periodi di lavoro all'estero - Moltiplicazione per cento dell'importo dei contributi (versati agli enti previdenziali del paese estero e) trasferiti in Italia e divisione del risultato per l'aliquota contributiva in vigore in Italia nel medesimo periodo - Criterio retroattivamente previsto con norma di interpretazione autentica - Riduzione, per effetto d'esso, delle c.d. "pensioni svizzere" - Denunciata violazione, affermata dalla Corte EDU con la sentenza "Stefanetti", del principio dell'equo processo e della garanzia del "bene" credito pensionistico - Riferibilità della evocata pronuncia ad una circoscritta area di situazioni incompatibili con i parametri convenzionali e costituzionali - Spettanza alla discrezionalità legislativa della necessaria individuazione di una soglia (fissa o proporzionale) e di un non superabile limite di riducibilità delle "pensioni svizzere" - Inammissibilità, allo Stato, della questione - Monito al legislatore a non protrarre la sua inerzia.
Testo
È dichiarata ("allo stato") inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte di cassazione, sez. lavoro, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6, par. 1, della CEDU e 1 del relativo Protocollo addizionale - dell'art. 1, comma 777, della legge n. 296 del 2006, che, nel formulare l'interpretazione dell'art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 488 del 1968, sostanzialmente prevede (con effetto retroattivo) che la retribuzione percepita all'estero, da porre a base del calcolo della pensione, debba essere riproporzionata al fine di stabilire lo stesso rapporto percentuale previsto per i contributi versati in Italia nel medesimo periodo. Con la sentenza "Stefanetti" del 15 aprile 2014, invocata dal rimettente, la Corte EDU non ha evidenziato un profilo di incompatibilità del denunciato criterio di ricalcolo con l'art. 1 del Protocollo addizionale, che comporti, per interposizione, il contrasto della disposizione nazionale, nella sua interezza, con l'art. 117, primo comma, Cost. Detta sentenza - senza contraddire la valutazione, espressa nella sentenza "Maggio" del 2011, di compatibilità convenzionale di riduzioni (per effetto del ricalcolo) inferiori alla metà della pensione - ha riconosciuto, a fronte di decurtazioni di quasi due terzi e con specifico riferimento agli "elementi pertinenti" dei casi da decidere (lunghi periodi trascorsi in Svizzera, entità dei contributi ivi versati, categoria lavorativa di appartenenza, qualità degli stili di vita), che l'applicazione del censurato criterio di ricalcolo ha comportato una riduzione delle pensioni dei nove ricorrenti eccessiva e sproporzionata, unitamente ad un vulnus, in questi termini non ragionevole, all'affidamento da essi riposto nella legge interpretata. La successiva sentenza "Stefanetti" del 1° giugno 2017 ha ritenuto congruo, per tali violazioni, un indennizzo quantificato in misura non superiore al 55 per cento della differenza tra la pensione ricalcolata e quella altrimenti dovuta. In tal modo la Corte EDU - mentre ha denotato l'esistenza di una più circoscritta area di situazioni nelle quali la riparametrazione può entrare in collisione con gli evocati parametri convenzionali e, corrispondentemente, con gli artt. 3 e 38 Cost. - non ha indicato, in termini generali, quale sia la soglia al di sotto della quale la riduzione delle cosiddette "pensioni svizzere", in applicazione della censurata norma nazionale retroattiva, venga a ledere il diritto dei lavoratori al "bene" della vita rappresentato dal credito relativo a pensione. L'indicazione di una soglia (fissa o proporzionale) e di un non superabile limite di riducibilità - che impedisca la decurtazione di dette pensioni in misura lesiva degli evocati precetti convenzionali e nazionali - nonché l'individuazione del rimedio, congruo e sostenibile, atto a salvaguardare il nucleo essenziale del diritto leso, sono comunque necessarie, ma presuppongono la scelta tra una pluralità di soluzioni, come tale rimessa alla discrezionalità del legislatore; l'eccessivo protrarsi della sua inerzia in ordine al grave problema segnalato dalla Corte di Strasburgo non sarebbe tuttavia tollerabile. (Precedenti citati: sentenze n. 172 del 2008 e n. 264 del 2012, e ordinanza n. 10 del 2014, che hanno respinto le questioni precedentemente sollevate in riferimento agli artt. 3, primo comma, 35, quarto comma, e 38, secondo comma, Cost., e, rispettivamente, all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, par. 1, della CEDU, come interpretato dalla sentenza "Maggio" della Corte EDU).
È dichiarata ("allo stato") inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte di cassazione, sez. lavoro, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6, par. 1, della CEDU e 1 del relativo Protocollo addizionale - dell'art. 1, comma 777, della legge n. 296 del 2006, che, nel formulare l'interpretazione dell'art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 488 del 1968, sostanzialmente prevede (con effetto retroattivo) che la retribuzione percepita all'estero, da porre a base del calcolo della pensione, debba essere riproporzionata al fine di stabilire lo stesso rapporto percentuale previsto per i contributi versati in Italia nel medesimo periodo. Con la sentenza "Stefanetti" del 15 aprile 2014, invocata dal rimettente, la Corte EDU non ha evidenziato un profilo di incompatibilità del denunciato criterio di ricalcolo con l'art. 1 del Protocollo addizionale, che comporti, per interposizione, il contrasto della disposizione nazionale, nella sua interezza, con l'art. 117, primo comma, Cost. Detta sentenza - senza contraddire la valutazione, espressa nella sentenza "Maggio" del 2011, di compatibilità convenzionale di riduzioni (per effetto del ricalcolo) inferiori alla metà della pensione - ha riconosciuto, a fronte di decurtazioni di quasi due terzi e con specifico riferimento agli "elementi pertinenti" dei casi da decidere (lunghi periodi trascorsi in Svizzera, entità dei contributi ivi versati, categoria lavorativa di appartenenza, qualità degli stili di vita), che l'applicazione del censurato criterio di ricalcolo ha comportato una riduzione delle pensioni dei nove ricorrenti eccessiva e sproporzionata, unitamente ad un vulnus, in questi termini non ragionevole, all'affidamento da essi riposto nella legge interpretata. La successiva sentenza "Stefanetti" del 1° giugno 2017 ha ritenuto congruo, per tali violazioni, un indennizzo quantificato in misura non superiore al 55 per cento della differenza tra la pensione ricalcolata e quella altrimenti dovuta. In tal modo la Corte EDU - mentre ha denotato l'esistenza di una più circoscritta area di situazioni nelle quali la riparametrazione può entrare in collisione con gli evocati parametri convenzionali e, corrispondentemente, con gli artt. 3 e 38 Cost. - non ha indicato, in termini generali, quale sia la soglia al di sotto della quale la riduzione delle cosiddette "pensioni svizzere", in applicazione della censurata norma nazionale retroattiva, venga a ledere il diritto dei lavoratori al "bene" della vita rappresentato dal credito relativo a pensione. L'indicazione di una soglia (fissa o proporzionale) e di un non superabile limite di riducibilità - che impedisca la decurtazione di dette pensioni in misura lesiva degli evocati precetti convenzionali e nazionali - nonché l'individuazione del rimedio, congruo e sostenibile, atto a salvaguardare il nucleo essenziale del diritto leso, sono comunque necessarie, ma presuppongono la scelta tra una pluralità di soluzioni, come tale rimessa alla discrezionalità del legislatore; l'eccessivo protrarsi della sua inerzia in ordine al grave problema segnalato dalla Corte di Strasburgo non sarebbe tuttavia tollerabile. (Precedenti citati: sentenze n. 172 del 2008 e n. 264 del 2012, e ordinanza n. 10 del 2014, che hanno respinto le questioni precedentemente sollevate in riferimento agli artt. 3, primo comma, 35, quarto comma, e 38, secondo comma, Cost., e, rispettivamente, all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, par. 1, della CEDU, come interpretato dalla sentenza "Maggio" della Corte EDU).
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 777
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 6 § 1
Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 1
n.
art. Sentenza Corte EDU 15 aprile 2014, Stefanetti e altri c. Italia
n.
art. Sentenza Corte EDU 1° giugno 2017, Stefanetti e altri c. Italia