Ordinanza 167/2017 (ECLI:IT:COST:2017:167)
Massima numero 40053
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
07/06/2017; Decisione del
07/06/2017
Deposito del 12/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Misure cautelari - Custodia cautelare in carcere del genitore di prole minorenne - Eventuale pregiudizio da essa derivante alla salute e all'armonico sviluppo del figlio minorenne - Potere del giudice di concedere (o non revocare) la misura degli arresti domiciliari, ovvero di far trasferire il genitore in un carcere prossimo alla residenza del suo nucleo familiare - Omessa previsione - Denunciato contrasto con gli obblighi internazionali posti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo a tutela dell'interesse del minore e irragionevole disparità di trattamento - Prospettazione di due gruppi di questioni alternativamente diretti a risultati diversi - Conseguente mancata delimitazione del thema decidendum - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Processo penale - Misure cautelari - Custodia cautelare in carcere del genitore di prole minorenne - Eventuale pregiudizio da essa derivante alla salute e all'armonico sviluppo del figlio minorenne - Potere del giudice di concedere (o non revocare) la misura degli arresti domiciliari, ovvero di far trasferire il genitore in un carcere prossimo alla residenza del suo nucleo familiare - Omessa previsione - Denunciato contrasto con gli obblighi internazionali posti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo a tutela dell'interesse del minore e irragionevole disparità di trattamento - Prospettazione di due gruppi di questioni alternativamente diretti a risultati diversi - Conseguente mancata delimitazione del thema decidendum - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per omessa delimitazione del thema decidendum - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 275, commi 4 e 4-bis, 276, comma 1-ter, e 299, comma 4-ter, cod. proc. pen., nonché dell'art. 42, commi 1 e 2, della legge n. 354 del 1975, censurati dal GIP del Tribunale di Lecce in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost., in relazione agli artt. 3, commi 1 e 2, 4 e 6, comma 2, della Convenzione sui diritti del fanciullo. Nel denunciare la possibilità che dallo stato di detenzione cautelare del genitore derivi pregiudizio alla salute e all'armonico sviluppo del figlio minore, il rimettente solleva - ponendoli in rapporto di alternatività non risolta, anziché di subordinazione logica - due gruppi di questioni relativi a disposizioni del tutto diverse, rispettivamente del codice di procedura penale e dell'ordinamento penitenziario, in vista dell'ottenimento di risultati eterogenei, quali, da un lato, la concessione al genitore degli arresti domiciliari e, dall'altro, il trasferimento del medesimo in un carcere vicino al nucleo familiare, con il risultato di lasciare irrisolta la scelta tra i due diversi rimedi e attribuire impropriamente alla Corte costituzionale l'individuazione dell'oggetto del giudizio di costituzionalità. (Precedenti citati: sentenze n. 22 del 2016 e n. 248 del 2014; ordinanze n. 46 del 2016, n. 18 del 2016, n. 4 del 2016, n. 207 del 2015 e n. 41 del 2015, sulla inammissibilità di questioni prospettate in rapporto di alternatività irrisolta).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per omessa delimitazione del thema decidendum - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 275, commi 4 e 4-bis, 276, comma 1-ter, e 299, comma 4-ter, cod. proc. pen., nonché dell'art. 42, commi 1 e 2, della legge n. 354 del 1975, censurati dal GIP del Tribunale di Lecce in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost., in relazione agli artt. 3, commi 1 e 2, 4 e 6, comma 2, della Convenzione sui diritti del fanciullo. Nel denunciare la possibilità che dallo stato di detenzione cautelare del genitore derivi pregiudizio alla salute e all'armonico sviluppo del figlio minore, il rimettente solleva - ponendoli in rapporto di alternatività non risolta, anziché di subordinazione logica - due gruppi di questioni relativi a disposizioni del tutto diverse, rispettivamente del codice di procedura penale e dell'ordinamento penitenziario, in vista dell'ottenimento di risultati eterogenei, quali, da un lato, la concessione al genitore degli arresti domiciliari e, dall'altro, il trasferimento del medesimo in un carcere vicino al nucleo familiare, con il risultato di lasciare irrisolta la scelta tra i due diversi rimedi e attribuire impropriamente alla Corte costituzionale l'individuazione dell'oggetto del giudizio di costituzionalità. (Precedenti citati: sentenze n. 22 del 2016 e n. 248 del 2014; ordinanze n. 46 del 2016, n. 18 del 2016, n. 4 del 2016, n. 207 del 2015 e n. 41 del 2015, sulla inammissibilità di questioni prospettate in rapporto di alternatività irrisolta).
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 275
co. 4
codice di procedura penale
n.
art. 275
co. 4
codice di procedura penale
n.
art. 276
co. 1
codice di procedura penale
n.
art. 299
co. 4
legge
26/07/1975
n. 354
art. 42
co. 1
legge
26/07/1975
n. 354
art. 42
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
convenzione ONU diritti del fanciullo 20/11/1989
n.
art. 3
co. 1
convenzione ONU diritti del fanciullo 20/11/1989
n.
art. 3
co. 2
convenzione ONU diritti del fanciullo 20/11/1989
n.
art. 4
convenzione ONU diritti del fanciullo 20/11/1989
n.
art. 6
co. 2