Ordinanza 168/2017 (ECLI:IT:COST:2017:168)
Massima numero 39535
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
21/06/2017; Decisione del
21/06/2017
Deposito del 12/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Reati e pene - Reati tributari - Omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti - Soglia di punibilità di euro 50.000 anziché di euro 103.291,38 per i fatti commessi sino al 17 settembre 2011 - Denunciata disparità di trattamento rispetto ad analoghi reati commessi anteriormente - Sopravvenuta modifica della norma censurata - Restituzione degli atti al rimettente.
Reati e pene - Reati tributari - Omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti - Soglia di punibilità di euro 50.000 anziché di euro 103.291,38 per i fatti commessi sino al 17 settembre 2011 - Denunciata disparità di trattamento rispetto ad analoghi reati commessi anteriormente - Sopravvenuta modifica della norma censurata - Restituzione degli atti al rimettente.
Testo
È ordinata la restituzione degli atti al Tribunale di Ancona perché riesamini, alla stregua dello ius superveniens, la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, censurato - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui, con riguardo ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore ad euro 50.000, anziché ad euro 103.291,38, per ciascun periodo d'imposta. L'art. 7 del sopravvenuto d.lgs. n. 158 del 2015 ha modificato la norma censurata, attribuendo rilievo penale all'omesso versamento anche delle ritenute risultanti dalla dichiarazione di sostituto d'imposta e - per quanto più interessa - innalzando la soglia di punibilità da euro 50.000 ad euro 150.000, ossia al di sopra dell'importo che il rimettente ha chiesto alla Corte di introdurre per i fatti commessi sino al 17 settembre 2011. (Precedenti specifici citati: ordinanze n. 141 del 2017, n. 230 del 2016, n. 229 del 2016, n. 89 del 2016, n. 14 del 2016 e n. 256 del 2015).
È ordinata la restituzione degli atti al Tribunale di Ancona perché riesamini, alla stregua dello ius superveniens, la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, censurato - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui, con riguardo ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore ad euro 50.000, anziché ad euro 103.291,38, per ciascun periodo d'imposta. L'art. 7 del sopravvenuto d.lgs. n. 158 del 2015 ha modificato la norma censurata, attribuendo rilievo penale all'omesso versamento anche delle ritenute risultanti dalla dichiarazione di sostituto d'imposta e - per quanto più interessa - innalzando la soglia di punibilità da euro 50.000 ad euro 150.000, ossia al di sopra dell'importo che il rimettente ha chiesto alla Corte di introdurre per i fatti commessi sino al 17 settembre 2011. (Precedenti specifici citati: ordinanze n. 141 del 2017, n. 230 del 2016, n. 229 del 2016, n. 89 del 2016, n. 14 del 2016 e n. 256 del 2015).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
10/03/2000
n. 74
art. 10
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte