Sentenza 169/2017 (ECLI:IT:COST:2017:169)
Massima numero 42041
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
21/03/2017; Decisione del
21/03/2017
Deposito del 12/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Ricorso in via principale - Impugnazione di disposizioni su cui si è perfezionata l'intesa tra Stato e Regioni in sede di Conferenza unificata - Inapplicabilità dell'istituto dell'acquiescenza - Sussistenza dell'interesse al ricorso - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Ricorso in via principale - Impugnazione di disposizioni su cui si è perfezionata l'intesa tra Stato e Regioni in sede di Conferenza unificata - Inapplicabilità dell'istituto dell'acquiescenza - Sussistenza dell'interesse al ricorso - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per intervenuta acquiescenza, nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9-bis; 9-ter, commi 1, lett. a) e b), 2, 3, 4, 5, 8 e 9; 9-quater, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7; e 9-septies, commi 1 e 2, del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, attuativi dell'intesa del 2 luglio 2015 raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni. Fermo restando che l'intesa si è perfezionata in modo corretto, indipendentemente dalle controverse modalità di partecipazione delle Regioni ricorrenti, l'istituto dell'acquiescenza non è applicabile nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale. (Precedenti citati: sentenze n. 231 del 2016, n. 215 del 2015, n. 124 del 2015, n. 139 del 2013, n. 71 del 2012 e n. 187 del 2011).
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per intervenuta acquiescenza, nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9-bis; 9-ter, commi 1, lett. a) e b), 2, 3, 4, 5, 8 e 9; 9-quater, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7; e 9-septies, commi 1 e 2, del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, attuativi dell'intesa del 2 luglio 2015 raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni. Fermo restando che l'intesa si è perfezionata in modo corretto, indipendentemente dalle controverse modalità di partecipazione delle Regioni ricorrenti, l'istituto dell'acquiescenza non è applicabile nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale. (Precedenti citati: sentenze n. 231 del 2016, n. 215 del 2015, n. 124 del 2015, n. 139 del 2013, n. 71 del 2012 e n. 187 del 2011).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co.
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co. 1
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co. 1
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co. 2
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co. 3
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co. 4
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co. 5
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co. 8
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co. 9
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co. 1
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co. 2
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co. 4
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co. 5
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co. 6
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co. 7
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co. 1
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co. 2
legge
06/08/2015
n. 125
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte