Sentenza 169/2017 (ECLI:IT:COST:2017:169)
Massima numero 42042
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
21/03/2017; Decisione del
21/03/2017
Deposito del 12/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Sanità pubblica - Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale (SSN) - Rideterminazione del livello di finanziamento a cui concorre lo Stato - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione dell'autonomia regionale - Genericità della motivazione - Inammissibilità delle questioni.
Sanità pubblica - Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale (SSN) - Rideterminazione del livello di finanziamento a cui concorre lo Stato - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione dell'autonomia regionale - Genericità della motivazione - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per genericità della motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 5, 117, quarto comma, 118 e 119 Cost. - degli artt. 9-bis; 9-ter, commi l, lett. a) e b), 2, 3, 4, 5, 8 e 9; 9-quater, commi l, 2, 4, 5, 6 e 7; 9-septies, commi l e 2, del d.l. n. 78 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 125 del 2015, che dettano norme per il contenimento della spesa sanitaria. Le questioni proposte non sviluppano alcuna autonoma argomentazione a sostegno dell'evocazione di tali parametri, limitandosi a richiamarli e svolgendo in proposito riferimenti assolutamente generici. (Precedente citato: sentenza n. 141 del 2016).
Sono dichiarate inammissibili, per genericità della motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 5, 117, quarto comma, 118 e 119 Cost. - degli artt. 9-bis; 9-ter, commi l, lett. a) e b), 2, 3, 4, 5, 8 e 9; 9-quater, commi l, 2, 4, 5, 6 e 7; 9-septies, commi l e 2, del d.l. n. 78 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 125 del 2015, che dettano norme per il contenimento della spesa sanitaria. Le questioni proposte non sviluppano alcuna autonoma argomentazione a sostegno dell'evocazione di tali parametri, limitandosi a richiamarli e svolgendo in proposito riferimenti assolutamente generici. (Precedente citato: sentenza n. 141 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co.
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co. 1
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co. 1
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co. 2
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co. 3
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co. 4
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co. 5
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co. 8
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co. 9
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co. 1
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co. 2
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co. 4
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co. 5
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co. 6
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co. 7
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co. 1
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co. 2
legge
06/08/2015
n. 125
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte