Sentenza 115/2024 (ECLI:IT:COST:2024:115)
Massima numero 46263
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PROSPERETTI  - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del  09/05/2024;  Decisione del  09/05/2024
Deposito del 01/07/2024; Pubblicazione in G. U. 03/07/2024
Massime associate alla pronuncia:  46262  46264  46265


Titolo
Prescrizione e decadenza - In genere - Presupposto e ratio - Inerzia del titolare della pretesa risarcitoria e interesse attuale a farla valere - Necessità di bilanciare, mediante la decorrenza del dies a quo, l'interesse di natura privatistica, correlato a esigenze di difesa, e quello di natura pubblicistica, correlato alla certezza del diritto. (Classif. 187001).

Testo

L’istituto della prescrizione presuppone l’inerzia di chi è titolare della pretesa risarcitoria, il che implica la sussistenza di un interesse attuale dell’avente diritto a farla valere.

La disciplina della decorrenza del termine di prescrizione per esercitare il diritto al risarcimento del danno pone un problema di bilanciamento fra due contrapposti interessi. Da un lato, vi è quello del danneggiante a far valere l’eccezione di prescrizione che, con il decorso del tempo, unito all’inerzia della controparte, lo libera dall’eventuale vincolo obbligatorio, sollevandolo dall’onere di una difesa che, a distanza di tempo, può dimostrarsi non agevole; simile interesse, di natura privatistica, spinge verso un dies a quo oggettivo e certo, ma si collega, al contempo, anche all’esigenza pubblicistica di assicurare la certezza del diritto. Dall’altro lato, sussiste l’interesse del danneggiato a far valere il proprio diritto al risarcimento senza subire l’effetto preclusivo della prescrizione, se non a fronte di una propria inerzia: simile esigenza invoca, viceversa, un dies a quo correlato alla possibilità “di fatto” di far valere il diritto, e cioè alla conoscibilità del danno e del nesso di causalità. I contrapposti interessi non si compongono agevolmente, tant’è che sia in ordinamenti di altri Paesi, sia in quello nazionale (artt. 125 e 126, cod. consumo; art. 94, comma 9, t.u. finanza) si prospetta la combinazione di due termini, spesso variamente qualificati (decadenza o prescrizione). Al di fuori di tale ipotesi è, viceversa, inevitabile che, con la previsione di un unico termine, l’individuazione del dies a quo si sposti, a seconda dei casi, maggiormente a favore dell’uno o dell’altro interesse.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte