Sentenza 169/2017 (ECLI:IT:COST:2017:169)
Massima numero 42043
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
21/03/2017; Decisione del
21/03/2017
Deposito del 12/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Sanità pubblica - Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale (SSN) - Asserita riduzione della spesa sanitaria in misura fissa e in via definitiva - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata violazione dell'autonomia regionale - Assenza di motivazione e tardività della censura - Inammissibilità delle questioni.
Sanità pubblica - Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale (SSN) - Asserita riduzione della spesa sanitaria in misura fissa e in via definitiva - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata violazione dell'autonomia regionale - Assenza di motivazione e tardività della censura - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 118 e 119 Cost., nonché in relazione all'art. 1, comma 398, lett. c), della legge n. 190 del 2014 - dell'art. 9-septies, commi 1 e 2, del d.l. n. 78 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 125 del 2015, che, al fine di ridurre la spesa sanitaria, dispongono l'applicazione di "tagli" lineari di spesa. La violazione del primo parametro non è motivata, mentre l'evocazione della indicata disposizione statale, seppure formulata come richiamo a parametro interposto, risulta nella sostanza una censura diretta a tale norma e, in quanto tale, è tardiva.
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 118 e 119 Cost., nonché in relazione all'art. 1, comma 398, lett. c), della legge n. 190 del 2014 - dell'art. 9-septies, commi 1 e 2, del d.l. n. 78 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 125 del 2015, che, al fine di ridurre la spesa sanitaria, dispongono l'applicazione di "tagli" lineari di spesa. La violazione del primo parametro non è motivata, mentre l'evocazione della indicata disposizione statale, seppure formulata come richiamo a parametro interposto, risulta nella sostanza una censura diretta a tale norma e, in quanto tale, è tardiva.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co. 1
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 9
co. 2
legge
06/08/2015
n. 125
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte
legge 23/12/2014
n. 190
art. 1
co. 398 lett. c)